di Avv. Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria
“Il disciplinare le modalità di ricezione degli atti in maniera che essi siano consegnati ad una persona fisica all’uopo incaricata, costituisce un onere del legale rappresentante della persona giuridica, che va adempiuto non con disposizioni meramente interne, ma in maniera tale da richiamare in modo chiaro ed immediato l’attenzione dell’ufficiale giudiziario” (C.Cass. sent. 22993 del 12 novembre 2010).
La sentenza è liberamente scaricabile dal sito www.dirittodimpresa.com
SOGGETTO LEGITTIMATO A RICEVERE LE NOTIFICHE EX ART. 145 C.P.C.
“Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, quindi, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dell’incarico, pure provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza di tal che qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, in alcune delle predette sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno” (C.Cass. sent. 22993 del 12 novembre 2010).
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