ACCERTAMENTO STUDI DI SETTORE E INVITO AL CONTRADDITTORIO: NOVITA’

studi-di-settore1.jpgAvv. Matteo Sances

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Qualora il contribuente sia stato invitato dall’Agenzia delle Entrate a giustificare uno  scostamento dagli studi di settore (cd. contraddittorio endoprocedimentale) e questi non si presenti, l’Ufficio può emettere l’avviso di accertamento solo sulla base dell’applicazione dei parametri.

Ciò è quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte (Ordinanza della Corte di Cassazione n.24198 del 30 novembre 2010), la quale ha stabilito che in caso di mancata risposta del contribuente l’Amministrazione dovrà dimostrare solamente l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto. Tale posizione giurisprudenziale, d’altronde, riprende un’altra recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (sent. Cass. SS. UU. n.26636 del 18/12/2009), la quale, se da una parte aveva fatto luce sulla valenza del confronto contribuente/amministrazione prima dell’accertamento, chiarendo che l’esito  del  contradditorio  endoprocedimentale   non   condiziona, tuttavia, la impugnabilità dell’accertamento innanzi al giudice  tributario, al quale il contribuente potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase  del  procedimento  amministrativo”, dall’altra si era espressa anche in caso di mancata risposta del contribuente, specificando che in tal caso“  il  giudice  potrà  valutare  nel  quadro probatorio questo  tipo  di  comportamento  (la  mancata  risposta),  mentre l’Ufficio potrà motivare l’accertamento sulla  sola  base  dell’applicazione dei  parametri  dando   conto   della   impossibilità   di   costituire   il contraddittorio con il contribuente …”.

Sarà, dunque, onere del contribuente valutare con cura se presentarsi o meno ad un invito dell’Ufficio.

ACCERTAMENTO STUDI DI SETTORE E INVITO AL CONTRADDITTORIO: NOVITA’ultima modifica: 2010-12-28T19:00:00+01:00da consumatori
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