Qualora il contribuente sia stato invitato dall’Agenzia delle Entrate a giustificare uno scostamento dagli studi di settore (cd. contraddittorio endoprocedimentale) e questi non si presenti, l’Ufficio può emettere l’avviso di accertamento solo sulla base dell’applicazione dei parametri.
Ciò è quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte (Ordinanza della Corte di Cassazione n.24198 del 30 novembre 2010), la quale ha stabilito che in caso di mancata risposta del contribuente l’Amministrazione dovrà dimostrare solamente l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto. Tale posizione giurisprudenziale, d’altronde, riprende un’altra recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (sent. Cass. SS. UU. n.26636 del 18/12/2009), la quale, se da una parte aveva fatto luce sulla valenza del confronto contribuente/amministrazione prima dell’accertamento, chiarendo che “l’esito del contradditorio endoprocedimentale non condiziona, tuttavia, la impugnabilità dell’accertamento innanzi al giudice tributario, al quale il contribuente potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo”, dall’altra si era espressa anche in caso di mancata risposta del contribuente, specificando che in tal caso“… il giudice potrà valutare nel quadro probatorio questo tipo di comportamento (la mancata risposta), mentre l’Ufficio potrà motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione dei parametri dando conto della impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente …”.
Sarà, dunque, onere del contribuente valutare con cura se presentarsi o meno ad un invito dell’Ufficio.