Cassazione. Compravendita, spese condominiali a carico di chi ha deliberato

cassazione.jpgda Aduc – di Alessandro Gallucci

In caso di vendita di un’unita’ immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente ,e’ tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea, sicche’, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unita’ immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarieta’ passiva di cui all’art. 63 disp. att. cod. civ.. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza 3 dicembre 2010 n. 24654. Un ribaltamento del modo d’intendere la ripartizione delle spese tra cedente e cessionario posto che, fino a questa pronuncia, pareva ormai consolidato quel principio che puo’ essere cosi’ sintetizzato: indipendentemente dal momento della deliberazione, paga chi usufruisce effettivamente dell’oggetto della stessa.

Cassazione. Compravendita, spese condominiali a carico di chi ha deliberatoultima modifica: 2010-12-17T18:00:00+01:00da consumatori
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