NULLO L’ACCERTAMENTO “ACCELLERATO”

rimborso-fiscale.jpgAvv. Matteo Sances

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L’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla consegna del PVC è nullo.

 

Ciò è quanto emerge dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, la quale, con Sentenza n.535/7/2010, ha recepito quanto recentemente sancito dalla Suprema Corte (Sentenza della Corte di Cassazione n.22320/2010).Tale orientamento, infatti, prevede che, una volta ricevuto il processo verbale di constatazione, il contribuente debba necessariamente avere 60 giorni di tempo prima di ricevere un avviso di accertamento fiscale, in modo da poter valutare le contestazioni degli accertatori e decidere se aderire o produrre memorie di replica all’Ufficio.

Nel caso in cui, invece, l’Ufficio ritenesse di emettere l’avviso di accertamento prima dei 60 giorni, sarà tenuto comunque a motivare il mancato rispetto dei termini e la particolare urgenza (si veda art. 12, comma 7 della Legge n.212/2000 – Statuto dei diritti del Contribuente), poiché diversamente il vizio di motivazione comporterebbe la nullità dell’atto (art. 42 del Dpr n.600/73).

 

 

 

 

NULLO L’ACCERTAMENTO “ACCELLERATO”ultima modifica: 2010-12-14T16:00:00+01:00da consumatori
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