Assemblea condominiale: sospensione e rinvio ad altra data

assemblea_condominiale1.jpgda Aduc – di Alessandro Gallucci

L’assemblea di condominio e’ il luogo dove i comproprietari prendono le decisioni inerenti la gestione delle parti comuni dell’edificio.
Essa si distingue in ordinaria e straordinaria. Ai sensi del primo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. “l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, puo’ essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e’ fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”.
Le differenze si fermano a quanto evidenziato da questa norma poiche’ per il resto (quorum deliberativi, modalita’ di convocazione, ecc.) le due tipologie sono soggette alle medesime disposizioni.
Precetto fondamentale per la regolare costituzione della riunione e’ che tutti i condomini siano stati validamente convocati, vale a dire devono aver ricevuto l’avviso di convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima convocazione (art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.).

Assemblea condominiale: sospensione e rinvio ad altra dataultima modifica: 2010-11-29T14:00:00+01:00da consumatori
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