Il dibattito relativo pagamento dell’Iva sulla Tia (Tariffa igiene ambientale) sembrerebbe giunto al capolinea dal momento che il dipartimento delle Finanze con circolare 3/2010 ha confermato che l’IVA sui rifiuti, la cosiddetta TIA va pagata – fa sapere l’ADICO – anche se quella tutt’ora vigente è collegata al decreto Ronchi (D.Lgs 22/1997) che considera la TIA(1) un tributo e non come un corrispettivo da corrispondere a seguito della prestazione di un servizio comunale, così come viene definito nel codice dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006) TIA(2).
Un dilemma iniziato nel 2009, quando la Corte Costituzionale attraverso una sua sentenza aveva definito la Tia un tributo e non un corrispettivo per un servizio reso, e quindi di conseguenza non soggetta all’applicazione del regime IVA con migliaia di contenziosi proposti da contribuenti ed andati a buon fine ottenendo così il dritto al rimborso dell’IVA versata illeggittimamente.
Un dilemma iniziato nel 2009, quando la Corte Costituzionale attraverso una sua sentenza aveva definito la Tia un tributo e non un corrispettivo per un servizio reso, e quindi di conseguenza non soggetta all’applicazione del regime IVA con migliaia di contenziosi proposti da contribuenti ed andati a buon fine ottenendo così il dritto al rimborso dell’IVA versata illeggittimamente.
Rimborso dell’Iva sulla Tia: il Dipartimento delle Finanze emana una circolare per impedire ai consumatori il rimborsoultima modifica: 2010-11-28T14:02:00+01:00da
Reposta per primo quest’articolo