Il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 3 novembre ha emanato una circolare sulle modalità di rimborso delle somme versate nel fondo depositi dormienti (L. 266/05 art. 1.343).
La circolare conferma gli importi devoluti al fondo:
· Somme depositate in conti correnti, certificati di deposito, libretti di risparmio ecc., non movimentati dal titolare dal titolare o terzi abilitati per 10 anni.
· Strumenti finanziari (titoli) in custodia o in amministrazione per i quali non siano state svolte operazioni per almeno 10 anni.
· Assegni circolari non incassati entro il termine triennale di prescrizione.
· Assicurazioni Rami vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamate entro due anni.
· Buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine prescrizionale di 10 anni.
Le somme depositate possono essere richieste, purché nei termini prescrizionali (a partire dalla data di versamento al fondo) dai titolari dei rapporti o dai loro aventi causa. La richiesta può essere emessa dai richiedenti gli assegni circolari, sempre nei termini prescrizionali (decorrenza data di emissione assegno).