Avv. Matteo Sances
Gli “avvisi bonari” non sono impugnabili. Ciò è quanto emerge dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 22 ottobre 2010.
Per l’Ufficio, infatti, gli avvisi emessi ai sensi dell’art. 36bis, comma 3, del DPR 600/73 non contengono una pretesa definitiva (come invece gli avvisi di accertamento) ma semplicemente un invito del contribuente a fornire chiarimenti.
D’altronde, proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, l’ultima parte del comma 3 del DPR n.600/73 parla chiaro, specificando che “Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.