GLI AVVISI BONARI NON SONO IMPUGNABILI

 

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Avv. Matteo Sances

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Gli “avvisi bonari” non sono impugnabili. Ciò è quanto emerge dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 22 ottobre 2010.

Per l’Ufficio, infatti, gli avvisi emessi ai sensi dell’art. 36bis, comma 3, del DPR 600/73 non contengono una pretesa definitiva (come invece gli avvisi di accertamento) ma semplicemente un invito del contribuente a fornire chiarimenti.

D’altronde, proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, l’ultima parte del comma 3 del DPR n.600/73 parla chiaro, specificando che “Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.

GLI AVVISI BONARI NON SONO IMPUGNABILIultima modifica: 2010-11-03T19:00:00+01:00da consumatori
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