da Aduc – di Alessandro Gallucci
L’esecuzione d’interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti comuni di un edificio e’ tra quelle questioni che genera piu’ contrasti e contenziosi in condominio. Il motivo principale e’ sostanzialmente uno: la scelta dell’impresa esecutrice.
Chi deve incaricare l’appaltatore?
Come sceglierlo?
Esiste una procedura da seguire?
Questi i principali quesiti quando l’ordine del giorno contiene il punto relativo all’esecuzione d’interventi di manutenzione straordinaria.
Salvo i casi d’urgenza, che legittimano l’amministratore a ordinare opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, secondo comma, c.c.) simili interventi debbono essere deliberati dall’assemblea di condominio. Se l’esecuzione comporta una spesa notevole, la decisione dovra’ essere assunta dalla maggioranza dei condomini intervenuti alla riunione, che rappresentino quanto meno la meta’ del valore millesimale dell’edificio (art. 1136, quarto comma, c.c.).
In primis, dunque, e salvo nei casi di stretta necessita’, e’ corretto affermare che e’ l’assemblea l’organo deputato a decidere sulla manutenzione straordinaria e sugli interventi da effettuare.