NOTIFICA ATTI AL PORTIERE VALIDA SOLO SE NON PRESENTI IL DESTINATARIO E ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALLA RICEZIONE

notifica atti.jpgdi Diego Conte diegoconte.8@gmail.com SLC

La Corte di Cassazione ha ribadito l’importante principio per cui “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita … è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata” (C.Cass. sent. n. 19417 del 11 settembre 2010).

NOTIFICA ATTI AL PORTIERE VALIDA SOLO SE NON PRESENTI IL DESTINATARIO E ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALLA RICEZIONEultima modifica: 2010-09-20T17:00:00+02:00da consumatori
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