Quando l’affetto del proprio animale non vale nulla

Uomo_con_cane.jpgda Aduc – di Alessandro Gallucci

A leggere la notizia di una recente sentenza del Tribunale di Milano, che tra l’altro si rifa’ ad una pronuncia della Cassazione (Cass. 27 giugno 2007 n. 14846), non c’e’ da essere felici. Che cosa s’e’ deciso? Che una persona non ha diritto a vedersi riconosciuto il danno morale, la sofferenza psicofisica patita per intendersi, nel caso in cui il suo cane muore a seguito di un errore medico. Che cos’e’ il danno morale? E’ una delle sottocategorie del cosi’ detto danno non patrimoniale del quale il T.A.R. di Genova ci fornisce una definizione precisa ed al contempo sintetica: “il danno non patrimoniale e’ categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero: sia il danno morale soggettivo (inteso come momentaneo turbamento dello stato d’animo della vittima); sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell’integrita’ psichica e fisica della persona e coperto dall’art. 32 Cost.); sia infine il c.d. danno esistenziale derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”. (T.A.R. Genova 01 luglio 2010 n. 5498). Nonostante l’ampiezza di questa categoria, nel nostro ordinamento giuridico il legame affettivo con il proprio animale da compagnia non viene fatto rientrare tra quei diritti inviolabili dell’individuo garantiti dalla Costituzione. Se com’ha detto Gandhi “la grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere valutati dal modo in cui vengono trattati i suoi animali”, beh, allora in Italia abbiamo ancora molta strada da fare.

Quando l’affetto del proprio animale non vale nullaultima modifica: 2010-09-17T18:00:00+02:00da consumatori
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