CARTELLE ESATTORIALI INVIATE PER POSTA: NUOVE SENTENZE

news1.jpgda Avv. Matteo Sances

Ciò è quanto emerge da alcune recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP di Lecce n.436/02/10 e Sent. CTR di Milano n.61/22/10; liberamente visibili su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo le quali risulta addirittura “inesistentela notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26, comma 1, DPR n.602/73), ossia:

1) gli Ufficiali della riscossione;

2) gli Agenti della Polizia Municipale;

3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;

4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

D’altronde, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano “Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente…

Viene ritenuta, dunque, sempre fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta.

 

ag.jpgProprio in merito a ciò, i Giudici di Milano chiariscono che “La relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione … e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale, sicchè la sua mancanzanon può essere ritenuta una mera irregolarità”.

 

Infatti, continuano i Giudici “La mancata compilazione della relata determina … non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza  della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto”.

 

CARTELLE ESATTORIALI INVIATE PER POSTA: NUOVE SENTENZEultima modifica: 2010-09-13T19:00:00+02:00da consumatori
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