BOLLO AUTO E CONDONO: NON SERVE ALCUN PROVVEDIMENTO DELLA REGIONE!

bollo-auto.jpgDott. Diego Contediegoconte.8@gmail.com

 

Recentemente, gli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato a inviare numerose comunicazioni con cui annunciano la ripresa delle attività di riscossione per i bolli auto precedenti al 2002, non pagati tempestivamente e condonati nel 2003.

Recentemente, gli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate hanno iniziato a inviare numerose comunicazioni con cui annunciano la ripresa delle attività di riscossione per i bolli auto precedenti al 2002, non pagati tempestivamente e condonati nel 2003.

 

 

La Commissione Tributaria di Milano, tuttavia, con la recente sentenza n. 198/2010 depositata il 19 maggio scorso, ha annullato una di queste comunicazioni.

Nel caso specifico il ricorrente nel 1994 aveva omesso il pagamento della dovuta tassa automobilistica regionale e nel 2003, a seguito di un invito ricevuto da parte di Equitalia, aveva aderito al condono e pagato il 25% del dovuto ai sensi dell’art. 12, L. 289/2002.

Ciononostante, a fine 2009 gli veniva recapitato, dapprima, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui gli si negava il condono del bollo auto (già pagato ben 6 anni prima!) e, subito dopo, anche un sollecito di pagamento di Equitalia con cui si pretendeva il pagamento del residuo 75% non pagato oltre a ulteriori interessi e oneri.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate giustificava il proprio operato affermando che la tassa automobilistica regionale non poteva essere condonata mediante il semplice pagamento del 25% del dovuto previsto dall’art. 12 perché tale facoltà era prevista unicamente per i soli tributi statali. Al contrario, la tassa automobilistica regionale, secondo l’Agenzia, è un tributo regionale e, quindi, per poter essere condonata necessitava di un ulteriore provvedimento regionale (art. 13, L. 289/2002). Mancando quest’ultimo non poteva perfezionarsi il condono e quanto pagato dal contribuente doveva essere inteso quale mero acconto.

Di tutt’altro avviso la Commissione Tributaria adita con ricorso dal contribuente.

BOLLO AUTO E CONDONO: NON SERVE ALCUN PROVVEDIMENTO DELLA REGIONE!ultima modifica: 2010-08-31T19:00:00+02:00da consumatori
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