IMPUGNABILITÀ DEGLI AVVISI BONARI PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI

fisco1.jpgda Avv. Diego Conte diegoconte.8@gmail.com

Tra gli enti pubblici è invalsa recentemente la prassi di inviare avvisi bonari di pagamento che precedono il procedimento riscossivo vero e proprio.

La particolarità di tali atti è che, a parere dell’ente creditori, non sarebbero impugnabili e, pertanto, al contribuente non resterebbe altro che pagare o aspettare i ben più gravosi avvisi di accertamento o cartelle di pagamento.

La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza n. 14373 del 15 giugno 2010, ha dichiarato che gli avvisi bonari possono essere impugnati innanzi le Commissioni Tributarie anche nel caso in cui su di essi sia riportata la dicitura “atto non autonomamente impugnabile”. Tale pronuncia, come meglio si chiarirà in seguito, conferma degli spirali molto interessanti per la tutela del contribuente.

La questione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 19, D.Lgs. 546/1992 che afferma che il ricorso in Commissione Tributaria può essere proposto soltanto se viene impugnato uno degli atti ivi specificamente dettagliati tra cui, ad esempio, ci sono gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale contro cui il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, interpretando restrittivamente l’art. 19 richiamato, aveva respinto le ragioni del contribuente dichiarando il ricorso proposto inammissibile proprio perché non era stato impugnato uno degli atti elencanti dalla disposizione.

IMPUGNABILITÀ DEGLI AVVISI BONARI PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTIultima modifica: 2010-08-30T11:49:27+02:00da consumatori
Reposta per primo quest’articolo

Un pensiero su “IMPUGNABILITÀ DEGLI AVVISI BONARI PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI

  1. La Corte i Cassazione con la sentenza n.14373 del 15/06/2010 pone al centro del Diritto non il tributo in sé bensì la capacità contributiva del soggetto, come prescrive l’art, 53 della Costituzione

I commenti sono chiusi.