di Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria
Nei periodi di difficoltà economica, per reperire liquidità accade che si attinga dai fondi costituiti per il pagamento dei tributi e che, pertanto, si ometta, magari anche solo parzialmente, il versamento di quanto dovuto allo Stato.
In tali casi la richiesta degli arretrati viene avanzata direttamente mediante la notifica da parte dell’Agente della Riscossione di una cartella di pagamento senza il previo invio di alcun avviso di accertamento né della comunicazione prevista dall’art. 36 bis, D.P.R. 600/1973, per i casi in cui dal controllo automatico della dichiarazione dei redditi emergano incongruenze.
Insieme alla richiesta del pagamento degli arretrati viene, inoltre, richiesto il pagamento delle sanzioni e degli interessi relativi.
Tuttavia, se è legislativamente previsto dall’art. 17, co. 3, D. Lgs. 472/1997, che l’irrogazione delle sanzione nei casi di omesso versamento di imposte avvenga direttamente attraverso l’emissione della cartella di pagamento senza la necessità di un previo provvedimento ad hoc, ciò non è previsto con riferimento agli interessi maturati: per questi ultimi, infatti, occorre la notifica di un avviso di accertamento che preceda la cartella di pagamento.