Il compenso dell’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

assemblea-2.jpgda Aduc – di Alessandro Gallucci

Nei condomini con piu’ di quattro partecipanti e’ obbligatorio nominare un amministratore.
Per partecipanti, per quanto possa sembrare banale, e’ utile ricordarlo, s’intendono i proprietari delle unita’ immobiliari ubicate nell’edificio.
Cio’ vuol dire, ad esempio, che in un palazzo di venti unita’ immobiliari in proprieta’ separata a tre soli soggetti non sara’ obbligatorio provvedere alla nomina dell’amministratore, mentre lo sara’ in un fabbricato con cinque unita’ immobiliari in proprieta’ a cinque diverse persone.
Per la nomina dell’amministratore e’ necessario che la delibera sia approvata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino quanto meno la meta’ del valore dell’edificio (art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.).
Salvo diverso accordo, l’amministratore, sia nel caso in cui la scelta ricada su un condomino, sia quando si nomini un esterno, ha diritto ad essere retribuito per l’opera svolta.

Il compenso dell’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIOultima modifica: 2010-07-26T09:47:49+02:00da consumatori
Reposta per primo quest’articolo