Legge 40. Punti fermi e sentenze

LEGGE40.jpgdi Ilaria Nava – da L’Avvenire
C
apisaldi chiari. Pensati – e condivisi in Par­lamento all’epoca dall’approvazione del te­sto – affinché la legge 40 tutelasse anche la parte più ‘debole’ della fecondazione in vitro, cioè l’embrione. Ecco i contenuti chiave.

ACCESSO SOLO ALLE COPPIE STERILI
La legge consente il ricorso alle tecniche di pro­creazione artificiale «al fine di favorire la soluzio­ne dei problemi riproduttivi derivanti dalla steri­lità o dalla infertilità umana» e solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per ri­muovere le cause di sterilità o infertilità» (art. 1).

I DIRITTI DELL’EMBRIONE
Secondo punto nodale: la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coin­volti, «compreso il concepito» (sempre art. 1). Tutela, cioè, l’embrione
(non solo la donna, e non solo la coppia).

I DIVIETI
Terzo punto fermo: la norma vie­ta la fecondazione eterologa (art. 4, comma 3): non può essere im­piantato l’embrione realizzato con gameti esterni alla coppia. In­fine, consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrio­ne umano «a condizione che si perseguano finalità esclusiva­mente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate» (art. 13, comma 2), e dunque vieta «ogni forma di sele­zione a scopo eugenetico» (art. 13, comma 3), «la crio­conservazione e la soppressione di embrioni» (art. 14, comma1), limita la creazione di embrioni al numero
«strettamente necessario» (art. 14, comma 2).

Legge 40. Punti fermi e sentenzeultima modifica: 2010-07-13T10:00:00+02:00da consumatori
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