Dal 31 maggio scorso il trasferimento di denaro contante (oppure di libretti postali, bancari o altri titoli al portatore) per un importo pari o superiore a 5000,00 euro è rigorosamente vietato.
È questa, in sintesi, una delle principali novità adottate dalla manovra finanziaria in materia di antiriciclaggio, la quale, dunque, riduce sostanzialmente la soglia dei pagamenti in contanti (in precedenza l’importo era di 12.500,00 euro).
È importante far presente che il trasferimento di denaro contante è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori a 5000,00 euro; occorre, infatti, esaminare ogni singola operazione economica nella sua “unitarietà” indipendentemente dal numero di pagamenti.
Alla luce di ciò, dunque, ne deriva che qualora i pagamenti raggiungessero la predetta soglia, essi debbono necessariamente effettuarsi a mezzo assegni bancari o postali e debbono riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario oltre che alla clausola di non trasferibilità.