di Daniele Cirioli – Da L’Avvenire
Ilavoratori iscritti alla previdenza integrativa (a un fondo pensione) possono chiedere un anticipo di liquidazione per l’acquisto della prima casa, per sé o per i figli, anche se l’abitazione è ubicata all’estero. Lo ha precisato la Covip (la commissione di vigilanza sui fondi pensione) in risposta ad uno specifico quesito. La possibilità di chiedere anticipazioni al fondo pensione è stata prevista dall’ultima riforma della previdenza integrativa, quella entrata in vigore nel 2007 (ad opera del dlgs n. 252/2005). Si tratta, in buona sostanza, della medesima opportunità prevista per i lavoratori titolari del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr), ma con qualche opportunità in più. Nel caso del tfr è previsto che il lavoratore (solo i dipendenti, cioè titolari di un rapporto di lavoro subordinato) che abbia maturato almeno otto anni di servizio possa chiedere anticipazioni del trattamento maturato in misura non superiore al 70% per far fronte a spese sanitarie; oppure per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli; oppure a sostegno delle spese sostenute durante la fruizione di congedi di maternità. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e, annualmente, entro i limiti del 10% delle domande presentate in azienda fino a un massimo del 4% del numero totale dei lavoratori dipendenti.
Nel caso della previdenza integrativa le opportunità di anticipazioni sono maggiori ed è previsto un regime di tassazione favorevole. La disciplina stabilisce che i lavoratori possano chiedere anticipazioni della ‘posizione individuale maturata’ (quindi un anticipo non solo del tfr conferito, ma anche sulla quota dei contributi versati) alle seguenti condizioni: in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie; decorsi 8 anni d’iscrizione alla previdenza integrativa, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza integrativa, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.
È stato chiesto alla Covip se, relativamente alle anticipazioni dai fondi pensione, la facoltà prevista per l’acquisto della prima casa di abitazione sia vincolata al fatto che l’abitazione sia insistente sul territorio nazionale. La Covip ha spiegato, prima di tutto, che per prima casa deve intendersi quella che sia destinata a residenza o dimora abituale, cioè la casa centro d’interessi dell’iscritto o del figlio. Quanto alla localizzazione, ha aggiunto di ritenere che non possa costituire elemento di valutazione l’ubicazione dell’immobile in Italia o all’estero, non rinvenendosi nella normativa elementi tali da giustificare una differenziazione di disciplina.