Avv. Matteo Sances – www.studolegalesances.it
La mancata denuncia delle retribuzioni all’INPS rientra nella fattispecie dell’evasione contributiva di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b) della Legge n. 388/2000.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Suprema Corte (Sentenza della Corte di Cassazione n. 11261 del 10 maggio 2010), nella quale si afferma che nonostante i dipendenti fossero stati regolarmente iscritti nei libri paga e matricola non è possibile applicare al trasgressore – ossia al datore di lavoro – la meno onerosa fattispecie dell’omissione contributiva.
Quest’ultima violazione, infatti, è prevista solo in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie.