Contratti a distanza e diritto recesso. Corte di Giustizia: al venditore i costi della spedizione originaria

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da Aduc – di Claudia Moretti

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 15 aprile 2010, nella Causa C-511/08, ha emesso una pronuncia interpretativa delle norme relative ai contratti a distanza, ed in particolare della direttiva n. 97/7/Ce che ha dato origine, prima alla nostra legge 185/1999, poi alle norme di cui agli artt. 50 e seguenti dell’attuale codice al consumo (D.lgs. 206/2005).
Si tratta di una pronuncia importante, perche’ ribadisce il dettato della normativa europea, imponendo e accollando al venditore i costi della spedizione originaria della merce acquistata con contratto a distanza nei casi di ripensamento da parte dell’acquirente.
La questione pregiudiziale e’ stata sollevata dalla suprema corte federale tedesca, che ha ipotizzato un conflitto fra la norma interna e la direttiva su citata, laddove consente al venditore di chiedere all’acquirente un forfait a titolo di spese di consegna del bene, alla conclusione del contratto di acquisto a distanza e al momento del recesso/ripensamento.
La Corte richiama quale disposizione applicabile l’art. 6 comma 1 della direttiva citata secondo cui: “le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese di spedizione dei beni al mittente”.

Contratti a distanza e diritto recesso. Corte di Giustizia: al venditore i costi della spedizione originariaultima modifica: 2010-05-16T20:00:00+02:00da consumatori
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