L’attività agrituristica deve essere considerata attività agricola e dunque gode di tutte le agevolazioni tipiche del suddetto settore.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova, la quale ha chiarito che le aziende di agriturismo non sono assoggettate alla Tassa sui rifiuti (TARSU) e che comunque, non possono essere assimilate, ai fini del versamento del citato tributo, alle aziende alberghiere (sent. CTR Genova n.165 del 7/09/2009).
Secondo i giudici, dunque, trova senza dubbio applicazione l’articolo 2 della Legge n. 730/1985 che considera l’attività agrituristica quale attività agricola a tutti gli effetti.
L’agriturismo non paga la tassa sui rifiutiultima modifica: 2010-04-23T16:00:00+02:00da
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