SE IL PREFETTO NON RISPONDE LA CARTELLA E’ NULLA

giudice di pace.pngAvv. Matteo Sances

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È illegittima la cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione prima che il Prefetto si sia pronunciato in merito al ricorso relativo alla sanzione amministrativa.

La Corte di Cassazione chiarisce dunque che non esiste alcun “silenzio diniego” da parte del Prefetto, il quale deve emettere necessariamente un provvedimento di rigetto del ricorso (sent. Cass. 26173 del 14/12/2009, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sez. DOCUMENTI).

Al fine di rendere più comprensibile la questione si rende necessaria una breve illustrazione dei riferimenti normativi.

La questione riguarda la possibilità concessa a qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) che abbia ricevuto un verbale di contestazione relativo al Codice della Strada di proporre opposizione dinanzi al Prefetto per chiederne l’annullamento.

Infatti, dinanzi ad un verbale il destinatario ha sostanzialmente tre possibilità:

1)      pagare la sanzione;

2)      opporsi, proponendo ricorso dinanzi al Giudice di Pace competente (si veda art. 204 bis Cds; art. 22 e 23 della Legge n.689/81);

3)      opporsi, proponendo ricorso al Prefetto competente (art. 203 Cds).

 

In quest’ultimo caso, succede spesso che malgrado non vi sia stato un espresso rigetto da parte del Prefetto, il cittadino riceva comunque la cartella esattoriale per la riscossione della sanzione opposta.

SE IL PREFETTO NON RISPONDE LA CARTELLA E’ NULLAultima modifica: 2010-04-12T12:00:00+02:00da consumatori
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