La Cassazione ha ribadito che la Tia (tariffa igiene ambientale) rientra nell’ambito dei tributi, pertanto il suo ammontare puo’ essere stabilito esclusivamente dallo Stato o altro ente pubblico come il Comune. E’ illegittima quindi la quantificazione del tributo da parte di una societa’ privata, seppur delegata dallo stesso comune. La decisione della Corte (sentenza 8313 dell’8 aprile 2010) riguarda il ricorso di un cittadino siciliano che aveva contestato l’entita’ del pagamento deciso dal consiglio di amministrazione della societa’ di gestione dei rifiuti. La sentenza conferma cio’ che aveva gia’ deciso il giudice tributario siciliano.
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