A fronte di situazioni eccezionali – dichiara Paolo Landi, Segretario Generale Adiconsum – le normative europee del trasporto aereo e ferroviario non prevedono forme di risarcimento.
Ma il gelo non può giustificare tutti i ritardi, le cancellazioni, la mancata informazione e assistenza denunciata da numerosi passeggeri.
Vi sono, quindi, responsabilità oggettive di Trenitalia che l’A.D. Moretti deve riconoscere.
Per questo Adiconsum chiede a Trenitalia:
- di rimborsare i biglietti per le mancate partenze o per le mancata coincidenze anche se richiesti dopo i termini previsti dalla Carta dei Servizi;
- di corrispondere il bonus ai viaggiatori che ne fanno richiesta anche per risarcire non solo il disagio subito, ma anche la mancata informazione e assistenza che si è verificata in numerosi casi
Adiconsum – continua Pietro Giordano, Segretario Nazionale Adiconsum – contesta a Trenitalia l’applicazione unilaterale della normativa europea per la parte riferita al ritardo dei 60 minuti per applicare il bonus del 50%. Per Adiconsum resta ancora in vigore la vecchia normativa fino a quando non verrà sostituita con una normativa concordata con le associazioni consumatori.