Telefonia e Pay tv. Conciliazione obbligatoria al Corecom: e’ la miglior tutela per gli utenti?

conciliazione.jpgAvv. Antonio Polito

Breve commento alle conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (C.G.C.E.) Juliane Kokott (foto) del 19 novembre 2009 sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com, indispensabile per gli utenti di servizi telefonici e di pay tv in Italia, prima di agire davanti alla giustizia ordinaria. L’opinione dell’Avvocato generale non vincola la Corte. L’avvocato Generale propone alla Corte una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato e Juliane Kokott ha dichiarato la normativa italiana compatibile con le previsioni europee. Ora si attende la decisione della C-G.C.E..
Quant’anche la Corte si allineasse al parere dell’Avvocato Generale, siamo sicuri la conciliazione obbligatoria sia la miglior tutela per gli utenti di telefonia e Pay tv?
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Interessata da una questione pregiudiziale del Giudice di Pace di Ischia, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (C.G.C.E.) si dovrà a breve pronunciare (cause C-317 – 320/08) sulla compatibilità tra la previsione dell’art.3 e 13 dell’Allegato A della delibera 173/07/CONS, che dichiara improcedibile il ricorso in sede giurisdizionale in materia di telecomunicazioni non preceduto dal tentativo di conciliazione presso il Corecom, e l’art.34 della direttiva 2002/22/CE, dedicato alla ‘Risoluzione extragiudiziale delle controversie’.

In particolare, il Giudice del rinvio, nel caso di specie, “vede nel carattere obbligatorio della conciliazione un ostacolo illegittimo alla tutela giurisdizionale”, motivo dell’interessamento in via pregiudiziale della Corte.
Il 19 novembre u.s. sono state pubblicate le ‘conclusioni generali’ dell’Avvocato Generale (A.G.) Juliane Kokott che già ben rappresentano i termini della questione, che andiamo brevemente a commentare.
In realtà, la questione verte anche sulla impossibilità di adire il Corecom da parte dei ricorrenti (infatti l’utente che ha adito il giudice di pace di Ischia non ha la possibilita’ di effettuare la conciliazione, non essendo il Corecom Campania abilitato a tale funzione), ma limiteremo la nostra riflessione sulla parte che più direttamente riguarda l’organo conciliativo.
Preliminarmente, conviene richiamare il contenuto degli articoli oggetto di interpretazione.
Il quarantasettesimo ‘considerando’ della direttiva 2002/22, relativo alla risoluzione delle controversie, è così formulato:
Telefonia e Pay tv. Conciliazione obbligatoria al Corecom: e’ la miglior tutela per gli utenti?ultima modifica: 2009-12-02T11:02:00+01:00da consumatori
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