Il condominio non e’ esente dal problema della lunghezza dei processi.
Molto spesso, al contrario, le cause sono cosi’ lunghe che cambiano i proprietari degli appartamenti con il contenzioso ancora in atto.
Le convenzioni internazionali, stipulate anche dall’Italia, riconoscono ai cittadini il diritto ad un processo, civile o penale, che debba concludersi in tempi ragionevoli.
Che cosa succede se cio’ non accade?
Il cittadino, parte del processo, puo’ chiedere allo Stato Italiano un indennizzo per i danni (morali e materiali) patiti quale conseguenza delle lungaggini processuali.
La legge n. 89/01, c.d. legge Pinto, disciplina il procedimento per ottenere il risarcimento del danno.
Nello specifico, a norma dell’art. 2, primo comma, della legge citata “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.
Cause condominiali e ragionevole durata del processo: l’amministratore non puo’ chiedere l’equo indennizzo
Cause condominiali e ragionevole durata del processo: l’amministratore non puo’ chiedere l’equo indennizzoultima modifica: 2009-12-01T16:00:00+01:00da
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