Ritardo voli aerei. Dopo tre ore si ha diritto al rimborso totale

aereo.jpgSentenza della Corte di Giustizia Ue (cause riunite C-402/07 e C-432/07) su due questioni uguali sottoposte da cittadini tedeschi e austriaci. I passeggeri di voli che portano tre ore di ritardo possono chiedere un rimborso forfettario alla compagnia aerea. La normativa stabilisce un rimborso tra 250 e 600 euro se il volo e’ cancellato, ma non si esprime sui passeggeri che non arrivano in orario.

La Corte ha stabilito che la perdita di tempo equivale alla cancellazione per cui si ha diritto al rimborso del costo del biglietto. Rimborso che non e’ dovuto quando si verificano, pero’, circostanze eccezionali, che non sono quelle relative ai problemi tecnici.

Ritardo voli aerei. Dopo tre ore si ha diritto al rimborso totaleultima modifica: 2009-11-21T15:00:00+01:00da consumatori
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4 pensieri su “Ritardo voli aerei. Dopo tre ore si ha diritto al rimborso totale

  1. La corte di giustizia Europea, con una recentissima sentenza avverso la compagnia aerea Air France, ha finalmente stabilito che i passeggeri vittime di un ritardo aereo pari o superiore alle tre ore hanno diritto sia al risarcimento del danno, che alla compensazione pecuniaria predeterminata da parte del Reg. ce 261/04. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che i passeggeri di un volo ritardato, al pari di coloro che si vedono annullare il volo, hanno diritto ad una compensazione pecuniaria che di € 250, 400, 600, (a seconda della distanza del volo), qualora subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore. A oggi, pertanto, il passeggero che giunge a destinazione tre ore o più dopo l´orario di arrivo originariamente previsto può chiedere sia il risarcimento del danno, che la compensazione pecuniaria. Perdono pertanto di efficacia tutte le dilatorie ed infondate argomentazioni utilizzate da parte dei vettori aerei per evitare il dovuto risarcimento del danno in favore dei propri passeggeri. La corte ha infatti confermato che il vettore aereo, può evitare di offrire il dovuto risarcimento solo se sarà in grado di provare con assoluta certezza e con documentazione non interna, che il ritardo è stato dovuto a “circostanze eccezionali” tali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all´effettivo controllo del vettore aereo.Se sei hai subito ritardo aereo, affidati al TEAM Salvaviaggio.com per ottenerevelocemente il risarcimento del danno, senza dover sostenere alcun anticipo di spesa, basterà inviarci una email o compilare il modulo di assistenza.Avv. Fabio Collavini6 gennaio 2010 L’ESPERTO RISPONDE IL NOSTRO TEAM Salvaviaggio.com L’esperto risponde Condizioni generali Disclaimer STAI PER PARTIRE? Registrati per sentirti più sicuro.I vantaggi di una polizza di assistenza prima di partire, completamente gratuita.Nel dettaglio TESTIMONIANZE Vorrei ringraziare Salvaviaggio.com a nome mio e della mia ragazza. Nel giro di pochi mesi abbiamo ottenuto quello… La British Airways non mi ha accettato su di una coincidenza internazionale a causa di un overbooking, senza indenniz… Bravissimi e professionali. Air Europa non aveva neppure risposto alla mia richiesta risarcitoria, Grazie a Salvaviaggio… Leggi le altre DOMANDE FREQUENTI E´ possibile venire a visitare la Vostra sede e richiedere una consulenza? devo pagare qualcosa? Se dopo l´intervento della Salvaviaggio.com non ottengo alcun risarcimento devo pagare qualcosa? Leggi tutte le faq

  2. A cura dell´Avv. Fabio Collavini. Il danno da vacanza rovinata può essere definito come il pregiudizio sofferto dal Turista per non aver potuto godere (totalmente o parzialmente) del periodo di svago o di riposo preventivato.Se dunque la vacanza è stata un disastro è di primaria importanza affidarsi a mani esperte per valutare tutti i profili di responsabilità per richiedere il risarcimento del danno. E´ in ogni caso di primaria importanza contestare entro 10 giorni dal rientro all´organizzatore del viaggio (con raccomandata a.r.) gli inadempimenti ravvisati nel corso della vacanza a pena di decadenza.Ed infatti, il termine VACANZA ROVINATA negli ultimi anni è stato eccessivamente strumentalizzato, sia da parte del turista/che ha richiamato tale danno anche per fattispecie estranee a tale voce risarcitoria (ad esempio l´assenza di bancomat su di una isola caraibica), sia da parte di avvocati poco esperti della materia turistica in caccia di clienti (diffidate sempre di chi garantisce risarcimenti prima di valutare con attenzione il caso di specie).Pertanto è bene sempre rammentare che non tutti gli avvenimenti negativi che si verificano durante la propria vacanza delineano la fattispecie c.d. della vacanza rovinata.Salvaviaggio.com, si prefigge di chiarire ai propri assistiti i fondamenti di tale voce risarcitoria per coltivare esclusivamente le azioni che meritano accoglimento, senza rischi per il turista.E´ bene dunque ricordare che il fondamento del risarcimento della vacanza rovinata trae origine dalla decisione della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2002 C-168/00 – che, per la prima volta, valutando la domanda di un turista in base alla normativa comunitaria (Convenzione di Bruxelles e la direttiva 90/114/CE , attuata originariamente in Italia con la legge 111/95, ora abrogata ed assorbita integralmente nel Codice del consumo), ha confermato la sussistenza del danno da vacanza rovinata come danno morale risarcibile.In Italia,tra le molte sentenze che hanno adottato il supremo orientamento della Corte Europea spicca quella del Tribunale di Roma, sez. IX del 26 novembre 2003 , che ha accertato il diritto del consumatore al risarcimento del danno morale derivante dall´inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso»”.Tra queste meritano attenzione i casi:dell´alloggio non corrispondente a quello prenotato;della sussistenza di lavori di ristrutturazione durante il soggiorno,;del cibo eccessivamente scadente, e della indisponibilità di posti nelle aree ristorante;dell´assenza di alcuni dei servizi pubblicizzati nelle brochure informative;della mancata consegna del bagaglio e della conseguente impossibilità di usufruire durante la vacanza dei propri beni personali (T. Marsala 2007; T. Torre Annunziata);del cambiamento della località turistica o della struttura alberghiera, per indisponibilità di posti.Moltissime sentenze si sono succedute nel panorama giurisprudenziale italiano toccando le più variegate esperienze e problematiche turistiche sino ad arrivare a quella della La cassazione civile , sez. III, del 24 aprile 2008 n° 10651 con cui la Suprema corte ha stabilito che il tour operator risponde dei danni nel caso in cui la spiaggia ove si trova il villaggio turistico non sia praticabile, senza che sia offerta una soluzione alternativa valida. A tali fattispecie devono essere ovviamente equiparate tutte quelle all´assenza delle caratteristiche del viaggio pubblicizzate nei depliant illustrativi consegnati dalle agenzie di viaggi o nei siti web che rappresentano il caso più esemplare e caratteristico dell´inadempimento contrattuale per aver venduto un servizio turistico differente da quello proposto “aliud pro alio”.Si configura altresì senza alcun dubbio il danno da vacanza rovinata, coma confermato da parte del Tribunale di Salerno nel caso di un turista disabile, che una volta giunto nell´Hotel prenotato non aveva ritrovato la camera di albergo idonea ad ospitare una persona con handicap.Se nel corso della Vostra vacanza ritenete aver ravvisato un inadempimento contrattuale, tale da influire negativamente sul vostro periodo di riposo, sottoponeteci la vostra esperienza compilando il modulo vacanza rovinata (nell´area moduli assistenza della Home page) o semplicemente inviandoci una e mail a esperto@salvaviaggio.com, per ottenere il giusto risarcimento.

  3. Ritardo di poco più di un´ora, ammissibile il risarcimento L´attesa di poco più di un´ora senza informazioni sulla partenza dell´aereo costituisce uno stress tale da essere risarcito.Nonostante la Corte di Giustizia europea abbia finalmente eliminato ogni dubbio sull´applicazione del Reg. Ce 261/04 e sulla risarcibilità anche del ritardo aereo, è doveroso rappresentare che il Giudice di Pace Italiano aveva già stabilito con un orientamento pressoché unanime che in caso di ritardo del vettore aereo di circa un´ora e trenta minuti, al passeggero vittima di tale ritardo è riconosciuto il diritto al risarcimento danni da valutarsi in via equitativa nella misura di Euro 300,00.Anticipando le ultime decisioni della Corte Europea anche il tanto criticato giudice di pace ha dunque confermato che il disagio, causato dal mancato rispetto da parte del vettore aereo della specifica normativa di settore, ha posto il passeggero in una condizione di indubbio pregiudizio psico-fisico,che deve essere risarcita.Tra le tante il Giudice di Pace di Sant´Anastasia nella fattispecie di ritardo di circa un´ora e trenta minuti ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dallo stress di natura psico-fisica, in favore del passeggero al quale, non è stata fornita alcuna informazione circa i motivi che hanno determinato il ritardo, né è stato fornito un pasto caldo al passeggero vittima del ritardo del vettore aereo. Tale principio, che si basa sulla normativa comunitaria richiamata anche nella Carta dei diritti del Passeggero, prevede che: “il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l´assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e, comunque, entro la prevista ora d´imbarco. Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti”. [Giudice di Pace di Sant´Anastasia – sentenza n.2779/2006articolo a cura dell’esperto: Avv. Fabio Collavinidi Roma – Via tibullo 10 – Roma

  4. Sarebbe opportuno che le compagnie aeree e più che altro i loro studi legali si informassero meglio sulle novità giurisprudenziali relative al settore aereo. Molte compagnie aeree come British e Alitalia ad esempio ancora contestano il ritardo aereo depositando documentazione interna attestante i più variegati casi di forza maggiore. Tuttavia, bisognerebbe spiegare a tali vettori ed ai loro consulenti che la comunità europea ha chiaramente rappresentato che in virtù dell’onere della prova a carico del vettore aereo tale ultimo deve fornire la prova attraverso documentazione NON INTERNA. Tale principio è stato da tempo veicolato nei tribunali italiani con risultati unanimi da parte dell’Avv. Collavini, che da decenni si occupa quale mahggior esperto italiano di tale specifico settore.Il consiglio è non fermarsi mai alle apparenze.Nel mio caso mi sono rivolta a Salvaviaggio…….provare per credere.

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