La legge 2/1990 disciplina in Italia l’attivita’ di estetista, e prevede che i ministeri competenti avrebbe dovuto emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, norme per determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche e i meccanismi di regolazione, nonche’ le modalita’ di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici usati dagli esercizi che svolgono attivita’ di estetista.
Il termine di 120 giorni e’ largamente scaduto e niente e’ stato emanato.
La regione Piemonte ha fatto da se’ con legge regionale n.54/1992 e, nonostante questo, nel 2007, secondo dati delle Asl piemontesi, il 40% dei centri estetici piemontesi contravveniva alle norme.
Lampade abbronzanti cancerogene: allarme Oms. Il Governo risponda all’interrogazione!
Lampade abbronzanti cancerogene: allarme Oms. Il Governo risponda all’interrogazione!ultima modifica: 2009-07-30T11:01:00+02:00da
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