COGNOME MATERNO E PATERNO: IL CALVARIO DELLA GIUSTIZIA

bim.jpgI figli naturali, inizialmente riconosciuti solo dalla madre, possono scegliere se chiamarsi col cognome paterno oppure no, quando diventano maggiorenni, rivolgendosi agli uffici dell’anagrafe. Lo sottolinea la Cassazione (sentenza n.12147), affrontando il caso di un ragazzo al quale per ben sette volte – una il Tribunale dei minori, due volte la Corte d’appello di Salerno, una volta quella di Napoli e tre volte la Cassazione – avevano cambiato il cognome.
Appena nato era stato infatti riconosciuto solo dalla madre, nel 1990, e solo nel 1994 anche dal padre naturale, che fece domanda affinche’ il figlio si chiamasse col cognome paterno. La domanda fu accolta nel 1997 dal Tribunale dei minori di Salerno e confermata dalla Corte d’appello nel 2000. Poi nel 2001, la Cassazione aveva riaperto il caso e spezzato una lancia a favore del mantenimento del cognome materno. Nel 2002 la Corte d’appello di Salerno si adeguo’ a questa decisione della Cassazione, e il ragazzino riprese a chiamarsi col solo cognome della madre. Nel 2004, pero’, la Cassazione fece un passo indietro e la Corte d’appello di Napoli, nel 2007, recependo queste indicazioni, stabili’ che il ragazzo dovesse chiamarsi col cognome materno seguito da quello paterno.

COGNOME MATERNO E PATERNO: IL CALVARIO DELLA GIUSTIZIAultima modifica: 2009-05-28T14:00:00+02:00da consumatori
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