Se un’azienda invia una lettera al consumatore in cui promette in modo inequivocabile un premio e’ vincolata a rispettare l’impegno e competente per l’eventuale controversia e’ il foro dove risiede il consumatore. Lo ha deciso la Corte europea (sentenza C-180/06) nell’ambito di una controversia tra una signora austriaca e un’azienda tedesca.
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