DEPOSITO CAUZIONALE. INFO@CONSUMATORI ALLA ITALCOGIM

delibera 229 del 2001.pdf

Il Direttore di Info @ Consumatori Massimiliano Orlando e l’Avv. Michele Vitale, consulente legale del giornale,  alle 15.30 del 22 gennaio si recheranno presso la sede di Termoli della ITALCOGIM per chiedere all’azienda spiegazioni sull’addebito in bolletta del deposito cauzionale per un importo di 77 €.

Dopo aver incontrato l’azienda e considerato l’atteggiamento, le spiegazioni e le intenzioni della stessa, il periodico valuterà la possibilità o meno di denunciare immediatamente l’Italcogim all’Autorità Garante per il Gas e l’Energia e alla Procura della Repubblica affinchè verifichino la legittimità della voce in bolletta e, qualora non ne sussistano le condizioni contrattuali, restituiscano il maltolto a tutti gli utenti.

Secondo l’Avv. Michele Vitale infatti l’addebito cauzionale contrasterebbe con la delibera n. 229 del 2001 dell’Autorità che all’articoo 11 recita: “L’esercente può richiedere al cliente, all’atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l’esercente circa l’esatto adempimento da parte del cliente.”

I nuovi contratti proposti ai clienti dall’Italcogim riportanto chiaramente alla voce DEPOSITO CAUZIONALE la seguente clausola:”Il cliente è tenuto a versare all’atto del perferzionamento del presente contratto un deposito cauzionale…….” ed ancora “L’importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dal fornitore al cliente nella seconda fattura emessa……”

Pertanto la richiesta di Italcogim non solo sarebbe in contrasto con la delibera dell’Autority, ma lo sarebbe anche con lo stesso contratto che fa sottoscrivere ai clienti.

DEPOSITO CAUZIONALE. INFO@CONSUMATORI ALLA ITALCOGIMultima modifica: 2009-01-21T21:58:00+01:00da consumatori
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