Gentile Massimiliano Orlando, sono una lettrice di info@consumatori mensile di informazione che ritengo molto interessante ed utile al consumatore. Le scrivo in merito all’articolo del mese di Dicembre: “Italcogim chiede ad ex clienti Gasbon soldi non dovuti”. Ero una cliente Gasbon quando un giorno mi sono vista recapitare una bolletta dell’Italcogim. Da onesta cittadina e ignara del fallimento della Gasbon (ndr LA REDAZIONE PRECISA CHE LA GASBON NON E’ FALLITA MA E’ STATA ACQUISITA DALLA ITALCOGIM ENERGIE) da parte di Italcogim ho pagato egualmente la bolletta che comprendeva un deposito cauzionale di € 77,00. Leggo che tale deposito non era dovuto. Come posso fare per ottenere il riaccredito? (mail firmata Carla P.)
Pubblichiamo di seguito, per tutti coloro che si trovano nella medesima situazione, un modello di lettera da inviare all’Italcogim al fine di ottenere il riaccredito del deposito cauzionale. Il modello è stato elaborato dall’Avv. Michele Vitale, uno dei consulenti legali di Info@Consumatori, che è a disposizione per eventuale chiarimenti in merito.
OGGETTO: RICHIESTA RIACCREDITO DEPOSITO CAUZIONALE
Vi scrivo per il recupero della somma di € 77 da Voi richiesta nella bolletta allegata e da me pagata a puro titolo prudenziale, relativa al deposito cauzionale. Dopo essere stato informato con la bolletta allegata, dell’acquisizione di Gasbon da parte di Italcogim, sono stato oggetto di una indebita richiesta di deposito cauzionale per un importo di 77 euro, in quanto non avevo attivato il pagamento RID con Gasbon. Secondo quanto da Voi affermato, infatti, gli art. 11 e 13 della delibera n. 229/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, consentirebbero l’applicazione di tale deposito cauzionale. In realtà ciò non è corretto. Innanzitutto per l’entità del deposito. L’art. 13 citato prevede infatti che il deposito cauzionale, per consumi annui inferiori ai 500 metri cubi l’anno, equivale a 25 euro e non ai 77 richiesti. Inoltre la stessa richiesta di cauzione, seppure di 25 euro, appare illegittima. L’art. 11 della citata delibera prevede, infatti, che: “l’esercente (Italcogim) può richiedere al cliente, all’atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia”.
Dunque l’unico momento in cui l’esercente può effettuare la richiesta del deposito, è la stipulazione del contratto e non successivamente, come sta accadendo in questo caso. Dopo aver verificato il contratto che la Gasbon mi fece sottoscrivere, contratto che, è stato ceduto alla Italcogim, faccio notare che il contratto Gasbon non prevede alcun deposito cauzionale. Tutto ciò considerato, la vostra richiesta di 77 € appare ingiustificata.
Vi chiedo pertanto l’immediato riaccredito della somma già versata. In mancanza, mi vedrò costretto ad adire per vie legali. Rimanendo a disposizione, anche telefonicamente, per ogni chiarimento, porgo distinti saluti.