martedì, 09 novembre 2010

Telemarketing: altra tappa verso il nuovo regime... che forse non entrerà mai in vigore

telemarketing.jpgda Aduc - di Deborah Bianchi

Nuova tappa verso il nuovo regime del telemarketing, quell'attività di promozione commerciale tramite telefono che in Italia è definibile selvaggia, visti gli abusi degli operatori. In attuazione della legge 20 novembre 2009, n. 166 è stato emanato il regolamento per il Registro delle opposizioni tramite il Dpr 7 settembre 2010, n. 178 pubblicato in G.U. 256 il 2/11/2010, entrerà in vigore dal 17 novembre 2010. Tuttavia la vera e propria attivazione del Registro è prevista per febbraio 2011 o chissà……

 
Regolamento registro opposizioni dpr 178/2010
Come funziona. Il Registro sarà una grossa banca dati destinata a contenere nome e numero di telefono di tutti coloro che hanno manifestato il proprio dissenso a ricevere chiamate a scopo promozionale o di ricerca di mercato.
Questa banca dati verrà allestita su una piattaforma elettronica gestita da un soggetto terzo (gestore) rispetto ai telemarketer e agli utenti. Ai dati raccolti nel server del gestore si potrà accedere solo con apposite autorizzazioni elettroniche.

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venerdì, 07 maggio 2010

Telemarketing selvaggio. Scarse notizie sul Registro delle opposizioni, poche e non buone

callcenter.jpgda Aduc - di Deborah Bianchi

La legge 166/2009 ha introdotto nel nostro sistema nazionale il regime dell’opt out in fatto di telefonate commerciali indesiderate mediante l’istituzione del Registro delle opposizioni. La cui regolamentazione è affidata ad un decreto (Dpr) a cura del Governo, che il 16 aprile scorso lo ha preannunciato in uno scarno comunicato:

… uno schema di regolamento per la disciplina del diritto di opposizione alla vendita e alla promozione di attività e servizi commerciali attraverso gli operatori telefonici. A tal fine viene istituito l’apposito registro pubblico e definite modalità e tempi di iscrizione degli abbonati, i quali potranno chiedere, gratuitamente e secondo modalità semplificate (compilazione del modulo elettronico, chiamata, posta elettronica, raccomandata o fax), che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro quando non si desideri ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Lo schema di regolamento inizia un iter di concertazione che lo vedrà sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari nonché, per i profili di competenza, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.
Bene. Ma dove si trova la bozza del testo? È vero che siamo in fase di costruzione e che saranno determinanti i pareri delle istituzioni competenti, tuttavia, vista la rilevanza della materia e delle novità che investiranno gli italiani da qui a poco, la bozza di lavoro poteva essere diffusa, magari in rete. A contrario, le uniche indiscrezioni le ho potute leggere solo su un giornale specialistico. Nel comunicato governativo si parla di iter di concertazione ovvero di procedura di confronto che implica la partecipazione alle decisioni politiche. Ma quale confronto è possibile su un testo noto solo agli addetti ai lavori?

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domenica, 18 aprile 2010

Nasce il registro per non ricevere telefonate indesiderate

call.jpgda Adiconsum

Il governo dovrebbe approvare l'istituzione del " registro delle opposizioni", cioè un registro pubblico dove i cittadini sono obbligati ad iscriversi se non vogliono più ricevere le telefonate che propongono abbonamenti o prodotti. 

Adiconsum, dichiara Pietro Giordano Segretario Nazionale, avrebbe preferito un registro dell'assenso, ovvero un metodo che avrebbe evitato a tutti le continue telefonate pubblicitarie presso le proprie abitazioni ed avrebbe altresì garantito la libertà ai consumatori di dare il proprio consenso per ricevere tali telefonate. Si è preferito favorire le aziende.

Il metodo realizzato per iscriversi al registro delle opposizioni, apprendiamo dalla stampa, risulterebbe macchinoso e sembra preveda l'utilizzo delle nuove tecnologie, con grosse ripercussioni sulla fascia anziana della popolazione.

È gravissimo, continua Giordano, che le Associazioni dei Consumatori non siano state consultate prima dell’approvazione del regolamento. Non essere disturbati per telefono è un diritto dei consumatori che, come Adiconsum, vogliamo tutelare con forza. Tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter esprimere, con facilità, il consenso o il diniego alla violazione della propria privacy.

Adiconsum chiede l’urgente apertura di un tavolo per discutere il regolamento di attuazione del Registro delle opposizioni per effettuare eventuali modifiche e  valutare il ruolo delle associazioni consumatori per l'informazione e l'assistenza.

Le Associazioni dei Consumatori, con i loro sportelli diffusi capillarmente sul territorio possono assistere i cittadini che vogliono iscriversi al registro, con modalità simili ai CAF che assistono i contribuenti.

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giovedì, 25 marzo 2010

REGIONALI: VIOLATA LA LEGGE SULLA PRIVACY DA PARTE DI ALCUNI PARTITI

da Codacons

privacy.jpgUna campagna elettorale non solo senza esclusione di colpi, ma addirittura illegale. E' quello che risulta dalle segnalazioni di privati cittadini che non solo hanno ricevuto illegali telefonate di propaganda elettorale preregistrate da parte di candidati alle prossime elezioni regionali, ma che addirittura si sono sentiti interrompere la comunicazione telefonica privata in corso.
Per il Codacons si tratta non solo una palese violazione della legge sulla privacy ma di una condotta che può arrivare a configurare profili penalmente rilevanti, come la violazione dell'art. 610 del codice penale sulla violenza privata, visto che il soggetto passivo, ossia il consumatore, in queste circostanze perde la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà.
Ricordiamo, come più volte ribadito dall'Autorità Garante per la privacy (comunicato del 18 marzo 2010, comunicato del 24 febbraio 2010, Prescrizioni del Garante dell'11 febbraio 2010, Provvedimento del 7 settembre 2005), che non è possibile contattare telefonicamente i cittadini che non abbiano espresso un preventivo consenso ad essere chiamati. Possono essere utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, solo i dati contenuti nelle liste elettorali, che non contengono ovviamente il numero telefonico oppure i dati relativi ad iscritti ed aderenti a partiti, comitati sostenitori, nonchè ad altri soggetti con cui intrattengono regolari contatti.
Il Codacons ha deciso di presentare un esposto all'Autorità Garante per la privacy ed invita tutti i cittadini a cui sono state interrotte telefonate in corso, a presentare denuncia alle forze dell'ordine.

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mercoledì, 24 marzo 2010

Elezioni senza regole. Elettori infuriati, il Garante apre istruttoria e ribadisce l'ovvio: non ammesse telefonate senza consenso

TelefonateAggressive.jpgIl Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria sul rispetto delle regole che sovrintendono al corretto uso dei dati personali degli elettori da parte di partiti e candidati in vista delle prossime elezioni regionali. La decisione è stata presa a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini, che lamentano di aver ricevuto telefonate di propaganda elettorale senza il loro consenso, e di esposti presentati anche da associazioni di consumatori.
Le regole fissate dal Garante con il provvedimento generale del 2005 e di recente confermate con il provvedimento dell’11 febbraio (G.U. del 22 febbraio, n.43) prevedono che per effettuare telefonate a scopo elettorale, specie se preregistrate, o inviare Sms e Mms è necessario aver prima acquisito il consenso degli interessati.
Per quanto riguarda in particolare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, essi sono utilizzabili esclusivamente se accanto al nome e all’indirizzo dell’abbonato figurano il simbolo (la cornetta) che attesta la disponibilità a ricevere telefonate.

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venerdì, 15 gennaio 2010

Garante privacy: stop a fax, mail e telefonate selvaggi. Regole per le aziende e tutele per il consumatore vittime di spam

telemarketing.jpgda Aduc - di Deborah Bianchi

L'analisi della recente legge sul telemarketing evidenzia in prima istanza le strane modalita' del legislatore italiano per adeguarsi alle disposizione dell'Ue. La legge 166/2009, per cio' che concerne le telefonate, recepisce il principio dell'opt out (posso contattare chiunque, a meno che non si sia iscritto in un registro), sostituendo il vigente principio dell'opt in (posso contattare solo chi mi ha espressamente autorizzato). Peccato che la direttiva europea a cui il nostro Parlamento ha inteso uniformarsi, preveda il principio dell'opt in. Questa ed altre anomalie sono analizzate nella terza ed ultima parte di Garante privacy: stop a fax, mail e telefonate selvaggi. Regole per le aziende e tutele per il consumatore vittime di spam.

 
La prima parte ha trattato:
- l’inquadramento del problema
- il Codice privacy vivente nei provvedimenti del Garante a carattere generale sul tema.
La seconda parte ha trattato:
- le pronunzie giurisprudenziali
- le strategie che potrà adottare il consumatore per ottenere tutela.  
La terza parte tratta:
-il telemarketing dopo la legge 166/2009 di conversione del D.L. 135/2009, che all'articolo 20 bis ha modificato il codice della privacy.

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venerdì, 04 dicembre 2009

Garante privacy: stop a fax, mail e telefonate selvaggi. Regole per le aziende e tutele per il consumatore vittime di spam

telefonate.jpgdi Avv. Deborah Bianchi

Cosa deve fare un utente nel caso sia vittima di spamming? Che i messaggi indesiderati provengano da fax, mail, sms o telefonate, quali sono le tutele a sua disposizione? Prosegue la disamina del problema, svolta in tre parti. La prima ha trattato l’inquadramento del problema e le regole attuali; la terza e' dedicata al telemarketing e all'animoso dibattito tra legislatore e associazioni sull'introduzione dell'opt-out (ovvero la manifestazione del dissenso dopo il ricevimento della comunicazione indesiderata). La seconda, qui svolta, tratta:
- delle pronunzie giurisprudenziali
- delle strategie che il cittadino/azienda potrà adottare per ottenere tutela.
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Il problema maggiore in ipotesi di comunicazioni indesiderate si sostanzia nell’individuazione del mittente.
Spesso infatti la pioggia di messaggi indesiderati proviene da indirizzi e.mail o da numeri telefonici “riservati” la cui discovery risulta assai ardua se non impossibile dato che si servono di proxy server situati all’estero o addirittura di protocolli di anonimizzazione dell’IP (Internet Protocol che corrisponde alla targa del proprio computer come la targa della propria auto).
Vicende di questo tipo non riescono a trovare difesa in quanto risulta impossibile perseguire l’agente.
Nelle ipotesi in cui il mittente sia in chiaro, non ci sono grossi impedimenti a procurasi tutela perché la vittima può intentare nei confronti dello spammer ricorso al Garante Privacy o ancora azione di risarcimento presso il giudice ordinario.
Le strategie a tutela del consumatore si sostanziano essenzialmente in due vie che possono essere assunte alternativamente o congiuntamente.
L’utente gabbato può rivolgersi sia al Garante Privacy sia al giudice ordinario ma con esiti differenti.
Il ricorso all’Authority assicura celerità nell’ottenimento della decisione, ma non può dare adito al risarcimento del danno.
Il ricorso alla giustizia ordinaria garantisce il risarcimento ma non assicura la rapidità del risultato.
 
QUALI STRATEGIE PER IL CONSUMATORE?

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