martedì, 08 marzo 2011
STUDI DI SETTORE ILLEGITTIMI SE MANCA IL CONFRONTO
Avv. Matteo Sances - Studio Legale Tributario Sances www.studiolegalesances.it
Se l’Agenzia delle Entrate disattende le giustificazioni del contribuente, basandosi unicamente sulle risultanze degli studi di settore, l’avviso di accertamento è nullo.
Ciò è quanto emerge da una recentissima ordinanza della Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione n. 4582 del 24 febbraio 2011), la quale sostanzialmente ribadisce e precisa il carattere di presunzione semplice dello studio di settore già rilevato in precedenti pronunce (si veda sentenza della Corte di Cassazione n. 20210 del 24 settembre 2010).
In particolare, in questa ordinanza la Cassazione rileva che lo studio di settore “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati … ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente”.
11:04 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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