venerdì, 13 agosto 2010
Ricorsi contro multe stradali: il contributo unificato ostacola il diritto alla giustizia. La parola alla Corte Costituzionale
da Aduc - di Emanuela Bertucci
Il 1 gennaio 2010 e’ stato introdotto il contributo unificato di 30 euro anche per i ricorsi contro le multe stradali. Dal 31 luglio 2010, tutti i contributi unificati sono aumentati del 10%. Oggi quindi fare ricorso contro una sanzione amministrativa di 35 euro ne costa 41 (33 di contributo unificato piu’ 8 di marca da bollo).
Un “dazio” irragionevole, che non si puo’ giustificare con le “spese per far funzionare il pianeta giustizia” – spese che devono necessariamente essere proporzionate al valore della causa - ma che suona piuttosto come un tentativo di scoraggiare, ostacolare e precludere l’accesso alla giustizia. Un metodo di deflazione della enorme mole di processi pendenti che passa dalle tasche degli italiani: che senso ha pagare 41 euro per chiedere che venga annullata una multa di 35? A questa spesa va poi aggiunta quella dell’avvocato o, se il cittadino si rappresenta da se’, le spese di trasferta per il giorno dell’udienza (o delle udienze), i giorni di ferie per andare in tribunale, il lavoro perso. Il tentativo a quanto pare e’ riuscito: gia’ nel solo mese di febbraio 2010 i ricorsi al giudice di pace era diminuiti in media del 45%, una percentuale che non e' una vittoria, ma una sconfitta: la decongestione del carico di lavoro dei giudici di pace non e’ avvenuta con una riforma della struttura o un'ampliamento dell'organico, ma tramite una ulteriore tassa ai cittadini facendo diventare antieconomiche le proprie istanze di giustizia.
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lunedì, 26 aprile 2010
MULTE: COME FARE RICORSO
da Blog del Consumatore
Due i modi alternativi per impugnare le multe: ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Il termine, lo abbiamo detto, è per entrambi di 60 giorni dalla consegna/notifica del verbale di accertamento.
È importante premettere che quando l’agente accertatore rileva l’infrazione in assenza del trasgressore (il caso tipico è il parcheggio in divieto di sosta), in genere lascia sul parabrezza dell’auto un foglietto contenente alcuni elementi, tra cui l’indicazione della norma violata e la relativa sanzione. Tuttavia, tale foglietto costituisce un semplice “preavviso di contravvenzione” che non può essere impugnato: per fare ricorso bisognerà aspettare la notifica del verbale vero e proprio.
In base all’art. 203 del codice della strada il ricorso al Prefetto viene presentato personalmente oppure inviato con raccomandata a/r all’ufficio/comando cui appartiene l’organo accertatore (es. Polizia Municipale, Polizia Stradale) oppure direttamente al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione. Il ricorrente può allegare documenti utili a provare l’illegittimità del verbale e può richiedere anche di essere sentito personalmente dal Prefetto. A sua volta, il responsabile dell’ufficio/comando cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a trasmettere al Prefetto gli atti corredati dalla prova dell’avvenuta contestazione/notificazione e dalle deduzioni tecniche dell’agente che ha accertato l’infrazione.
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lunedì, 12 aprile 2010
Multe: quando fare ricorso
Più si viaggia, più alto è il rischio di essere multati.
Tra limiti di velocità, divieti di sosta, strisce blu, zone a traffico limitato (c.d. Ztl), sensi unici, lavaggio strade e chi più ne ha più ne metta, non è poi così raro commettere qualche infrazione con conseguente sanzione amministrativa.
Tuttavia, in alcuni casi può valere la pena impugnare il verbale di accertamento, soprattutto quando la multa risulta facilmente contestabile in quanto ingiusta o comunque illegittima.
Il termine per decidere se pagare o fare ricorso è piuttosto breve: 60 giorni dalla consegna del verbale (in caso di contestazione immediata) oppure, nei casi eccezionali previsti dall’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada, dalla sua notifica.
A tal proposito, è importante ricordare che la regola generale è quella della contestazione immediata della violazione da parte degli agenti accertatori, proprio per consentire al conducente-trasgressore di esercitare il suo diritto di difesa ed esporre le proprie ragioni nell’imminenza del fatto.
Tuttavia, nei casi eccezionali previsti dall’art. 201 comma 1 bis del Codice della Strada (es. veicolo lanciato ad eccessiva velocità, sorpasso vietato, accertamento di sosta vietata in assenza del conducente), è consentita la contestazione “differita” con tanto di motivazione che deve essere oggettiva, completa ed esauriente con riferimento alle specifiche circostanze del caso (altrimenti il verbale sarà impugnabile, ad esempio se l’agente accertatore riferisce di non aver contestato in quanto impegnato in altre occupazioni o in abiti civili). In tali ipotesi è previsto comunque un termine di notifica (150 giorni dall’accertamento della violazione), il cui mancato rispetto rende illegittimo il verbale.
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lunedì, 14 dicembre 2009
Abolito il diritto al ricorso contro le multe al codice della strada?
In Finanziaria 2010 e' prevista l'abolizione del contributo unificato, quella tassa di minimo 500 euro che si paga per le cause con un valore minimo di 52.000 euro. Al suo posto ne e' prevista una nuova che parte da 30 euro per cause fino a 1.100 euro, che diventano 70 per importi fino a 5.200 euro; la novita' e' che si paga anche per opposizioni a sanzioni amministrative, come le multe per la violazione del codice della strada.
Siccome la maggior parte delle multe sono di importi tra 30 e 70 euro, chi se la sentira' di tentare un ricorso al giudice di pace quando, in caso di vittoria, il “guadagno” sara' al massimo di qualche decina di euro? Guadagno che non sara' mai tale considerato il tempo che un cittadino ha impegnato e l'eventuale costo di un avvocato. Certamente si potra' continuare a fare ricorso al Prefetto dove il costo vivo sara' zero. C'e' pero' da considerare che questo tipo di ricorso e' fattibile solo nei casi in cui l'evidenza dell'errore dell'accertatore e' al 100%, perche' il prefetto fa solo una verifica burocratica e non c'e' una fase dibattimentale in cui si ascoltano le parti e, soprattutto, quando un ricorso viene respinto, automaticamente l'importo della multa raddoppia (cosa che non avviene davanti al giudice di pace, dove l'eventuale raddoppio -raro- e' a discrezione del giudice).
Qualcuno potrebbe chiedere che questa tassa sia restituita nel caso in cui il ricorso fosse vinto dal proponente, ma crediamo sia un'opzione praticamente impossibile visto il trascorso: qualche anno fa, per depositare ricorsi del genere, si pagava una cauzione che poi veniva restituita in caso di vittoria, ma il legislatore per praticita' amministrativa decise di levarla.
Di fatto, quindi, con questo provvedimento che sara' approvato in Finanziaria il diritto al ricorso contro le multe al codice della strada viene abolito.
Se questo e' un metodo per riformare la giustizia e, nello specifico, sbloccare l'ingolfamento dei tribunali, visto che siamo solo all'inizio di queste grandi riforme nell'ambito di uno dei poteri dello Stato, cosa ci dovremo aspettare in seguito?
15:00 Scritto da: consumatori in RASSEGNA STAMPA | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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