venerdì, 06 gennaio 2012

Ricorsi al giudice di pace senza legale. Il nuovo rito

giudice di pace.jpgda Aduc di Claudia Moretti

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs n.150 del 2011, legge di riordino ed accorpamento dei riti civili, introducono un nuovo rito per le opposizioni ad ordinanza -ingiunzione, e per i ricorsi contro i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada.
Con il decreto, dunque, si supera la vecchia normativa di riferimento (artt. 22 e 23 della legge 689/81 in materia di sanzioni amministrative) e si formula un nuovo procedimento, anch'esso improntato ai principi di oralità, concentrazione, snellezza ed informalità.
Cosa cambia?
Nulla di sostanziale, ma vogliamo sottolineare alcuni punti tecnici di interesse per il ricorrente che decide di procedere senza l’ausilio di un avvocato, nelle varie tappe della procedura.

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lunedì, 26 aprile 2010

MULTE: COME FARE RICORSO

multe.jpg

da Blog del Consumatore 

Due i modi alternativi per impugnare le multe: ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Il termine, lo abbiamo detto, è per entrambi di 60 giorni dalla consegna/notifica del verbale di accertamento.
È importante premettere che quando l’agente accertatore rileva l’infrazione in assenza del trasgressore (il caso tipico è il parcheggio in divieto di sosta), in genere lascia sul parabrezza dell’auto un foglietto contenente alcuni elementi, tra cui l’indicazione della norma violata e la relativa sanzione. Tuttavia, tale foglietto costituisce un semplice “preavviso di contravvenzione” che non può essere impugnato: per fare ricorso bisognerà aspettare la notifica del verbale vero e proprio.

In base all’art. 203 del codice della strada il ricorso al Prefetto viene presentato personalmente oppure inviato con raccomandata a/r all’ufficio/comando cui appartiene l’organo accertatore (es. Polizia Municipale, Polizia Stradale) oppure direttamente al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione. Il ricorrente può allegare documenti utili a provare l’illegittimità del verbale e può richiedere anche di essere sentito personalmente dal Prefetto. A sua volta, il responsabile dell’ufficio/comando cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a trasmettere al Prefetto gli atti corredati dalla prova dell’avvenuta contestazione/notificazione e dalle deduzioni tecniche dell’agente che ha accertato l’infrazione.

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