giovedì, 23 febbraio 2012
Il contrassegno SIAE: illegittimo fino al 2009. Per i rimborsi che la Siae negherà si può ricorrere alle Commissioni Tributarie
Con la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio scorso, si conclude un capitolo di una vicenda tutta italiana, quella sulla legittimità dell’apposizione del contrassegno SIAE in tutti i supporti contenti opere protette dalla legge sul diritto d’autore. Chi ha pagato il contrassegno, potrà quantificare il rimborso, richiederlo con raccomandata ar di messa in mora alla Siae e, in caso di diniego o di silenzio-diniego, procedere di fronte alla Commissione provinciale competente per territorio.
La questione non è di poco conto: si tratta dell’ennesimo balzello all’italiana che gli europei considerano di intralcio alla libera circolazione dei beni e servizi. Balzello che, sebbene colpisca in prima battuta le aziende produttrici di supporti, alla fine dei salmi, si ritorce nei confronti del consumatore, destinato a pagare tutti i costi di produzione e distribuzione.
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sabato, 27 novembre 2010
Ipoteche sotto 8.000 euro. Equitalia insiste nel disprezzo delle norme. Aduc chiede intervento del ministero delle Finanze
Equitalia continua imperterrita a non cancellare le ipoteche per debiti di importo inferiore a 8.000 euro attivate prima delle nuove norme che ne hanno sancito l'illegittimita'. Per evitare uno strascico di contenziosi giudiziari con tempi giurassici e relativo intasamento degli stessi uffici giudiziari, visto anche che la societa' di riscossione non vuole sentire ragioni con sistemi bonari, abbiamo inviato al ministero delle Finanze una richiesta di consulenza giuridica, cosi' come previsto dalla circolare 99/2000.
L'illegittimita' di questa vera e propria vessazione da parte di Equitalia ha diversi riscontri:
- sentenza di Cassazione a Sezioni Unite (4077/2010): ha stabilito il principio che l'iscrizione di ipoteca immobiliare soggiace al limite di 8.000 euro stabilito dalla legge per le azioni di espropriazione (art.76 del Dpr 602/73), in quanto "atto preordinato e strumentale" alle espropriazioni stesse;
- il presidente di Equitalia, Marco Cuccagna, a maggio di quest'anno si e' pubblicamente impegnato per la cancellazione delle ipoteche gia' accese, preannunciando la disponibilita' di modulistica ad hoc, assicurando anche la gratuita' dell'operazione;
- la legge 73/2010 ha fatto propria l'interpretazione della Cassazione.
Nonostante questo, solo per fare alcuni esempi, societa' di riscossione del gruppo Equitalia, come Equitalia Cerit Spa di Firenze, Equitalia Gerit Spa di Roma nonche' la Serit Sicilia di Messina, rispondono negativamente alle domande di cancellazione.
Mentre aspettiamo la risposta del ministero, consigliamo tutti i malcapitati a fare comunque opposizione a questi rifiuti.
Allegati
- Richiesta consulenza giuridica ministero Finanze, testo completo;
- Sentenza Corte di Cassazione sezione unite civili n.4077/2010;
- Intervista a "Italia Oggi" del presidente Equitalia, Marco Cuccagna;
- Repliche di Equitalia Cerit Spa, Equitalia Gerit Spa e Serit Sicilia.
21:45 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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