lunedì, 14 marzo 2011

Regolamento dell'Autorità garante delle comunicazioni sugli indennizzi in caso di controversia tra utente ed operatore

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da Assoutenti

Delibera n. 73 del 16 febbraio 2011: Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481

Come è noto, la legge attribuisce all’AGCOM la risoluzione delle controversie tra gli utenti ed i fornitori di comunicazioni elettroniche, deliberando anche rimborsi e indennizzi a favore dei consumatori nel caso in cui non siano rispettate le clausole contrattuali oppure la qualità del servizio sia inferiore a quella stabilita .

agcom.jpgIl presente regolamento disciplina la materia degli indennizzi spettanti agli utenti per i disservizi da parte degli operatori del settore delle telecomunicazioni, ivi incluse le imprese che forniscono servizi televisivi a pagamento. Questi indennizzi non si applicano nel caso in cui gli operatori hanno provveduto a corrispondere gli indennizzi previsti dai singoli contratti per la fattispecie specifica oggetto di controversia (anche se inferiori a quelli indicati nel presente regolamento) o si sono impegnati a farlo nel corso della procedura di conciliazione.

In primo luogo, il regolamento stabilisce misura minima degli indennizzi: a tali criteri si dovranno attenere l’Autorità ed i CO.RE.COM in sede di risoluzione delle controversie, in modo da assicurare una maggiore uniformità di giudizio. La misura degli indennizzi è quantificata in relazione alla gravità del pregiudizio subito dall’utente, distinguendo tra le fattispecie più rilevanti (ad es. omessa o ritardata attivazione del servizio), e quelle di minore impatto (servizi accessori o mancata risposta al reclamo).

Qui di seguito sono sintetizzate le fattispecie principali, indicate nell’allegato A.

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19:00 Scritto da: consumatori in DIRITTO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook