lunedì, 16 aprile 2012
Dalle intercettazioni al redditometro: ma la privacy è garantita?
Sembra essere una specificità tutta italiana la necessità di raccogliere dati personali per finalità di giustizia, di lotta all’evasione fiscale, di sicurezza e di prevenzione.
In tema di intercettazioni le problematiche legate alla privacy sono due:
- la necessità che il legislatore intervenga a chiarire in quali casi e per quali tipi di indagini possono essere acquisiti i dati del traffico telefonico;
- la necessità di garantire un giusto equilibrio tra la libertà di stampa e il diritto alla riservatezza di chi si trova coinvolto in spiacevoli e spesso drammatici episodi di cronaca nera e vicende giudiziarie.
Purtroppo, i dati raccolti tramite le intercettazioni e le indagini giudiziarie in generale trapelano piuttosto facilmente, approdando prima nelle trasmissioni televisive che nelle cancellerie dei tribunali.
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giovedì, 02 febbraio 2012
Nuovo redditometro e controlli di massa. Ecco le 8 armi contro l’evasione fiscale
di ROBERTO PETRINI
fonte:repubblica.it
Otto bazooka da schierare in campo nella campagna di primavera contro gli evasori fiscali. Attilio Befera, direttore generale della Agenzia delle entrate, il braccio operativo dello Stato nella lotta all’evasione, ha varcato ieri 1le soglie del Parlamento per spiegare alla Commissione Finanze della Camera le proprie strategie.
Nel proprio arsenale c’è un redditometro potenziato, la nuova mega-banca dati dei movimenti bancari, il tutoraggio per chi ha più di 100 milioni di fatturato, l’accertamento esecutivo di Equitalia, la richiesta di 1.440 assunzioni di 007 fiscali, lo spesometro che traccia chi spende più di 3.600 euro, la limitazione dell’uso del contante a 1.000 euro.
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giovedì, 04 febbraio 2010
ACCERTAMENTI: IL REDDITOMETRO E’ “ALLARGATO”
Per l’Agenzia delle Entrate l’accertamento fiscale cd “redditometro” può scattare anche qualora lo scostamento tra reddito accertato e quello dichiarato riguardi due periodi d’imposta non consecutivi (ad esempio si ritiene che l’accertamento possa scattare nel caso in cui il reddito del contribuente non risulta in “linea” nel periodo d’imposta 2006 e nel 2008).
È questa una delle risposte di maggior rilievo date dall’Agenzia nel corso di Telefisco 2010.
L’importanza di tale risposta deriva dal fatto che essa si pone in contrapposizione con la circolare n. 49/E/2007 della stessa Agenzia delle Entrate dove si sosteneva che lo scostamento deve necessariamente riguardare due periodi d’imposta consecutivi.
Per ulteriori approfondimenti e sentenze sul tema si veda www.studiolegalesances.it – sez. Pubblicazioni o sez. Documenti.
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sabato, 07 novembre 2009
L’ACCERTAMENTO FISCALE CON REDDITOMETRO NON E’ INFALLIBILE
RUBRICA a cura dell’Avv. Matteo Sances*
Non è legittimo l’accertamento fiscale cd “Redditometro” allorquando gli elementi considerati dall’Agenzia delle Entrate per ricalcolare il reddito del contribuente (ad es. il possesso di una o più vetture, l’acquisto di immobili, barche ecc..) siano frutto di elargizioni o finanziamenti del coniuge e/o familiari.
Sono queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. CTP di Lecce n.8 del 13.01.2009, sent. CTP di Lecce n.224 del 5.03.2009; disponibili sul sito www.studiolegalesances.it – sez. DOCUMENTI).
Le considerazioni dei giudici derivano dal fatto che seppur tale tipologia di accertamento trovi innesco da una serie di spese “anomale” (il principio è che se un soggetto sostiene determinate spese non può non avere un reddito al di sotto di una certa soglia), il contribuente ha sempre la possibilità di giustificare il suo operato, dimostrando che tali esborsi derivano da denaro messo a disposizione da altre persone.
I giudici in questione, infatti, dichiarano che “la giovane età del contribuente, la convivenza con il padre, provata sulla base di documentazione rilasciata dall’anagrafe del Comune e la circostanza che lo stesso lavorasse alle dipendenze del padre … lasciano presumere, anche in base a quanto notoriamente accade nella realtà sociale in cui la vicenda si svolge, che l’acquisto dell’abitazione sia avvenuta per effetto di una donazione del padre” (si veda sent. CTP di Lecce n.224 del 5.03.2009).
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, risulta senza dubbio importante per il contribuente riuscire a dimostrare la correttezza del proprio operato, dando prova – attraverso ad esempio la tenuta di copia degli assegni bancari, la dichiarazione del donante, ecc.. – che determinate spese sono state sostenute grazie all’aiuto di terzi.
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