lunedì, 06 settembre 2010
NULLE LE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO “MUTE”
di Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria
Le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell’art. 50, D.P.R. 602/1973, infatti, il Concessionario della Riscossione (Equitalia s.p.a.) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto, l’intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore il pagamento del debito entro i successivi 5 giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato il dovuto, il Concessionario può iniziare l’esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.).
10:54 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook








