martedì, 08 marzo 2011

NOTIFICA DI CARTELLE ESATTORIALI AGLI IRREPERIBILI E RACCOMANDATA INFORMATIVA

sentenza.jpgAvv Diego Conte*

La notifica degli atti tributari continua a essere oggetto di discordia tanto che recentemente anche la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 63 del 25/02/2011, è stata chiamata a esprimersi su una delle disposizioni più contestate.

La disposizione in questione è l’art. 26, d.p.r. 602/1973 il quale al quarto comma prevede che se non è possibile eseguire la notifica della cartella di pagamento per irreperibilità, incapacità o rifiuto dei soggetti abilitati a ricevere l’atto notificando deve essere depositato presso la casa comunale e l’avviso del deposito essere affisso all’albo del comune.

Tuttavia, contrariamente a quanto accade nel caso di notifica degli avvisi di accertamento e degli atti civili (decimo giorno successivo all’invio della raccomandata informativa), la notificazione si considera perfezionata a partire dal giorno successivo all’affissione dell’avviso del deposito.

La principale conseguenza di tale disciplina è che in tali casi i termini per proporre opposizione decorrono da un giorno (quello successivo all’affissione) in cui nemmeno il contribuente in buona fede ha alcuna conoscenza dell’atto a lui diretto. La violazione dei suoi diritti di difesa, sanciti esplicitamente dalla Costituzione all’art. 24, è allora evidente e diventa tanto più se si considerano i termini stretti per l’impugnazione dell’atto.

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10:00 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook