mercoledì, 11 aprile 2012

Per i Giudici di Bari la cartella per posta è ancora inesistente

fisco,notifica,giudici di bari,cartella esattoriale,inesistente,matteo sancesAvv. Matteo Sances

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Il problema della notificazione delle cartelle esattoriali per posta pare sia ancora lontano dalla soluzione.
Molti addetti ai lavori e lo stesso concessionario della riscossione, infatti, credevano che l’Ordinanza della Cassazione n.15.948 del 26/05/2010 avesse sostanzialmente risolto la situazione “sanando” quelle cartelle inviate ai contribuenti semplicemente a mezzo posta per il solo tramite dell’agente postale e senza l’intermediazione di un soggetto adeguatamente abilitato (come ad esempio i messi notificatori o gli agenti di polizia, si veda art. 26, comma 1, del DPR n.602/73) ma pare proprio che non sia così.

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giovedì, 08 marzo 2012

Phishing, Agenzia Entrate avvisa: non aprire finte e-mail “Notifica di rimborsi fiscali”

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Attenzione alle false e-mail con il logo delle Agenzie delle Entrate e con oggetto “Notifica di rimborsi fiscali”: si tratta di una truffa ai danni dei contribuenti, un tentativo di phishing per ottenere illecitamente dati personali.

L’avvertimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate che spiega: sono false comunicazioni, apparentemente provenienti dall’indirizzo “Agenzia delle Entrate”, che invitano il destinatario a scaricare e compilare un modulo per ottenere un presunto rimborso, richiedendo, tra le altre informazioni, anche tutti i dati della carta di credito. Questa comunicazione è un tentativo di phishing, e si invita chiunque dovesse riceverla ad eliminare l’e-mail e a non aprire il suo allegato, in quanto potenzialmente pericoloso.

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lunedì, 27 febbraio 2012

ANCHE PER IL TAR EQUITALIA DEVE ESIBIRE LE CARTELLE

equitalia,cartelle,notifica,tasse,imposte,fisco,tar,esibire cartelleAvv. Matteo Sances

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Equitalia è tenuta a esibire copia delle cartelle di pagamento se il contribuente ne fa espressa richiesta.

Pertanto, nel caso in cui il concessionario dovesse limitarsi a produrre solamente gli estratti di ruolo – ossia delle mere stampe dove vengono indicate tutte le cartelle richieste al contribuente – ma non la copia delle cartelle non vi è sufficiente prova della notifica degli atti.

Ciò è quanto sostenuto dai giudici del TAR della Calabria, i quali dichiarano che “non è sufficiente … il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli atti del fascicolo di causa, perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto(Sent. TAR per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria n.301/09 del 30/04/2009; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

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mercoledì, 11 gennaio 2012

E’ NULLA LA NOTIFICA AL DIPENDENTE “SBAGLIATO”

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È nulla la cartella recapitata ad un soggetto estraneo al contribuente, anche se viene identificato dal postino come “ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI”.

Il contribuente, quindi, una volta accertato che il soggetto che ha ricevuto l’atto non ha nulla a che fare con lui, deve provare con qualsiasi mezzo l’assenza di rapporti ma non è tenuto a esperire querela di falso per sconfessare la dichiarazione del postino.

Tali considerazioni derivano da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.349/35/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale – riportandosi ad una precedente pronuncia della Suprema Corte (sent. Corte Cass. n.13216 del 6/06/2007) – chiarisce che per sconfessare la qualità “di addetto alla ricezione atti” dichiarata dal postino basta semplicemente fornire la prova contraria.

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giovedì, 29 aprile 2010

Ritirare un multa alle Poste. Come un atto ordinario e' programmato per essere arrogantemente folle

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da Aduc - di Vincenzo Donvito

Arriva un avviso delle Poste per ritirare una raccomandata, probabilmente si tratta di una multa per infrazione al codice della strada. Una rogna, perche' bisogna andare nelle ore d'apertura dell'ufficio postale, che combaciano con quelle del mio lavoro ma... leggendo meglio il tutto, l'indirizzo dell'ufficio per il ritiro non e' piu' lo stesso a 500 metri da casa mia, ma un altro a cinque chilometri, vicino l'aeroporto della mia citta' ed io abito quasi in centro. Andarci in autobus e' un'avventura e poi stamane sono con il cane e la bambina di quattro anni e, prima di andare a portare la bimba all'asilo, ci faccio un salto con l'auto. Il luogo e' difficile da trovare se non si conosce la zona (sensi unici, strade chiuse, cartelli di fantasia, etc.) e, arrivati, il parcheggio e' un miraggio: macchine “messe” dovunque capiti e nell'ufficio postale strapieno, preso il biglietto, davanti a me ci sono un centinaio di persone. Sono in diversi che si guardano cercando solidarieta' negli sguardi dei vari “condannati”, quasi tutti vengono da posti lontani della medesima citta'. Chiedo e mi dicono che in tre ore potrei “cavarmela”. La sala d'attesa e' un bazar di giocattoli e cingallerie varie proposte dal servizio shopping delle Poste (prezzi fuori mercato, tutti verso l'alto): bambole Winx e Barbie di tutti i tipi, collezioni di fucili, marziani, robot ed intere gamme di giochi.

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domenica, 29 novembre 2009

RUBRICA TRIBUTARIA. CARTELLA NOTIFICATA PER POSTA: E’ INESISTENTE

legge.jpga cura dell'Avv. Matteo Sances

La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. N.909/05/09 del 23/10/2009, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it), la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.

Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).

Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare.

L’Agente della riscossione ritiene che il potere della notifica diretta per posta deriva dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

Il Collegio giudicante – come del resto anche il contribuente – ha ritenuto invece che tale norma debba essere interpretata analizzando l’intero contesto normativo in cui essa si trova (in parole povere, si è ritenuto che debba leggersi tutto l’articolo 26 per comprendere bene la questione e non solamente il comma 2).

 

*Avv. Matteo Sances (info@studiolegalesances.it)

Avvocato in Lecce e Milano. Fondatore dello Studio Legale Tributario Sances. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e contenzioso tributario. Scrive per alcuni giornali, tra cui ItaliaOggi, affrontando in particolar modo problematiche di tipo processuale e fiscale.
Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Difensori Tributari e consulente, per il settore tributario e della riscossione, dell'Associazione Consumatori Europei. 

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