martedì, 28 settembre 2010
NESSUNA SANZIONE SE IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE È IMPEDITO DALLA CRISI ECONOMICA
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 352/1/10, ha dichiarato che non possono essere comminate le sanzioni amministrative previste dall’ordinamento per il caso dell’omesso versamento di imposte se il contribuente non ha potuto provvedere al pagamento del dovuto perché versava in uno stato di forte crisi economica.
Il caso sottoposto all’attenzione del collegio pugliese è quello, oggi invero molto frequente, di una società che, a causa dell’attuale congiuntura economica, verteva in un tale stato di crisi da non poter più fare fronte agli oneri tributari.
Alla contribuente era, quindi, stata recapitata una cartella di pagamento con cui, insieme al pagamento delle somme omesse, era stato ingiunto anche il pagamento di sanzioni molto elevate (€ 214.998,89!).
La contribuente, tuttavia, ha ritenuto nel suo caso sussistenti le cause di esclusione della punibilità previste dall’ordinamento tributario, il quale, all’art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
15:00 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook









