lunedì, 07 maggio 2012

L'impresa in crisi non paga le tasse:stop alle sanzioni

sentenzas.jpgdi Matteo Sances

Deve essere riconosciuto lo stato di forza maggiore al contribuente che, in una situazione imprevedibile di crisi economica, non sia stato in grado di pagare le tasse. Pertanto, in tali condizioni il contribuente non può essere soggetto alle sanzioni relative all’omesso versamento di tributi.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (precisamente la sentenza n.352/01/10 della CTP di Lecce, liberamente visibile sulla pagina del gruppo di Facebook “SOS FISCO”), la quale chiarisce come in virtù dell'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore".

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mercoledì, 11 aprile 2012

Per i Giudici di Bari la cartella per posta è ancora inesistente

fisco,notifica,giudici di bari,cartella esattoriale,inesistente,matteo sancesAvv. Matteo Sances

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Il problema della notificazione delle cartelle esattoriali per posta pare sia ancora lontano dalla soluzione.
Molti addetti ai lavori e lo stesso concessionario della riscossione, infatti, credevano che l’Ordinanza della Cassazione n.15.948 del 26/05/2010 avesse sostanzialmente risolto la situazione “sanando” quelle cartelle inviate ai contribuenti semplicemente a mezzo posta per il solo tramite dell’agente postale e senza l’intermediazione di un soggetto adeguatamente abilitato (come ad esempio i messi notificatori o gli agenti di polizia, si veda art. 26, comma 1, del DPR n.602/73) ma pare proprio che non sia così.

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mercoledì, 04 aprile 2012

STUDI DI SETTORE: C’E’ LA NUOVA CIRCOLARE

fisco,circolare,studi di settore,agenzia delle entrate,matteo sancesdi Avv. Matteo Sances

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In tema di studi di settore, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.8 del 16/03/2012, ha ritenuto di fornire alcuni chiarimenti soprattutto alla luce delle ultime modifiche legislative in materia.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

1.      al fine di esortare ad una maggiore collaborazione, l’Ufficio ha la possibilità di inviare al contribuente degli inviti che tuttavia non escludono a quest’ultimo la possibilità di rettificare la dichiarazione e ricorrere al ravvedimento operoso;

2.      è entrata in vigore la norma che dispone l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di dati utili per la compilazione degli studi. Inoltre, si è chiarito che tale disposizione produce effetti anche per gli anni passati (ovviamente nei limiti dei periodi d'imposta accertabili);

3.      infine viene data la possibilità all’Amministrazione fiscale di modificare gli studi di settore già approvati allo scopo di adeguare lo strumento alla situazione economica generale (come introdotto dal D.L. n. 98/2011).

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giovedì, 22 marzo 2012

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non sono impugnabili

circolare agenzia entrate.jpgdi Matteo Sances

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non sono impugnabili dal contribuente.

Tale posizione è stata espressa da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n.2850 del 24/02/2012), la quale chiarisce che le circolari dell'Agenzia delle Entrate rappresentano un mero parere dell'Amministrazione non vincolante per il contribuente.

Secondo la Cassazione, infatti, tali circolari hanno una funzione esclusivamente interpretativa, al fine di chiarire dubbi sull'applicazione delle norme e non sono fonte di diritti o doveri nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

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L'accertamento fiscale deve essere motivato

 

fiscale.jpgStudio Legale Tributario Sances

www.studiolegalesances.it   

È nullo l’accertamento che non tiene conto delle osservazioni del contribuente a seguito di verifica fiscale.A chiarirlo è la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (Sent. CTP di Reggio Emilia n.10/04/12), secondo la quale il contribuente ha diritto nei sessanta giorni dalla notifica del Processo Verbale di Constatazione – ossia del verbale che riassume le operazioni effettuate dai verificatori e riporta i rilievi mossi al contribuente – di presentare le proprie osservazioni, così come previsto dallo Statuto del Contribuente (articolo 12, comma 7, della Legge n.212/2000). 

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mercoledì, 15 febbraio 2012

“GONFIARE” LE SCHEDE CARBURANTE E’ REATO

reato,fisco,schede carburante,gonfiare,aumentare,diritto,matteo sancesAvv. Matteo Sances

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"Gonfiare" le schede carburante dei veicoli dell’azienda dichiarando un costo maggiore di quello effettivo configura il reato di dichiarazione fraudolenta.

Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n.912 del 13 gennaio 2012, liberamente visibile all’interno del gruppo di Facebook “SOS FISCO” – sezione Documenti), la quale ha infatti paragonato tale condotta a quella che si tiene in caso di uso di fatture false, come stabilito dall’art. 2 del Dlgs n.74/2000 (reato di dichiarazione fraudolenta che prevede pene da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione).

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lunedì, 30 gennaio 2012

FERMO AUTO E IPOTECA INSIEME SONO ILLEGITTIMI

diritto_civile.jpgAvv. Matteo Sances

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Il concessionario della riscossione non può emettere un provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo del contribuente se ha già provveduto in precedenza ad iscrivere ipoteca sui suoi immobili.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (Sent. CTP di Bari n.177/02/11, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo la quale “i due provvedimenti congiunti appaiono fortemente penalizzanti proprio perché emessi in eccesso di cautela …”.

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martedì, 17 gennaio 2012

EQUITALIA DEVE PRODURRE IN GIUDIZIO LE CARTELLE

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In questi giorni si è fatto un gran parlare dei vizi di notifica delle cartelle esattoriali e dell’onere del concessionario della riscossione di provare la correttezza del suo operato (si veda  http://www.nocensura.com/2012/01/esclusivo-multe-e-notifiche-via.html).

Inoltre, in giro per il web (social network, blog e siti vari) ma anche su vari giornali sono emerse informazioni contrastanti in merito alla legittimità o meno della notifica delle cartelle (per posta o a mano).

Ciò che si è cercato invece di far comprendere nei giorni scorsi a tutti i contribuenti è che, indipendentemente dalle modalità di notifica delle cartelle, la questione più importante riguarda sicuramente che cosa il concessionario è tenuto a fare per provare la correttezza delle operazioni di notifica.

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mercoledì, 11 gennaio 2012

E’ NULLA LA NOTIFICA AL DIPENDENTE “SBAGLIATO”

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È nulla la cartella recapitata ad un soggetto estraneo al contribuente, anche se viene identificato dal postino come “ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI”.

Il contribuente, quindi, una volta accertato che il soggetto che ha ricevuto l’atto non ha nulla a che fare con lui, deve provare con qualsiasi mezzo l’assenza di rapporti ma non è tenuto a esperire querela di falso per sconfessare la dichiarazione del postino.

Tali considerazioni derivano da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.349/35/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale – riportandosi ad una precedente pronuncia della Suprema Corte (sent. Corte Cass. n.13216 del 6/06/2007) – chiarisce che per sconfessare la qualità “di addetto alla ricezione atti” dichiarata dal postino basta semplicemente fornire la prova contraria.

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martedì, 23 novembre 2010

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA yPUO’ MODIFICARE L’ACCERTAMENTO FISCALE

commissione.jpgAvv. Matteo Sances

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Con recente sentenza la Suprema Corte

ha sancito la possibilità per le Commissioni Tributarie di modificare il contenuto degli accertamenti fiscali, eventualmente anche riducendone l’importo (Sentenza della Corte di Cassazione n. 23171 del 17 novembre 2010).

 

Ciò deriva dal fatto, spiega la Corte di Cassazione, che il processo tributario rientra tra quelli di “impugnazione/merito” e dunque la Commissione, oltre adannullare completamente un avviso di accertamento fiscale, ha anche il potere di rideterminare quanto accertato dall'Ufficio nel caso in cui l’atto dovesse risultare solo parzialmente viziato (ossia in caso di pretesa tributaria solo parzialmente legittima).

 

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