giovedì, 21 gennaio 2010
MANUTENZIONE CALDAIE IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO: FINALMENE CHIAREZZA ANCHE SUL SITO WEB DELLA PROVINCIA CHE CONFERMA QUANTO ANDIAMO DICENDO DA QUASI 2 ANNI
| Servizio verifiche impianti termici | ||||||||||||||||||||||
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DOVE RIVOLGERSI:
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| Definizioni Impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. Autocertificazione: procedura mediante la quale si provvede ad inviare alla Provincia o all’organismo affidatario autorizzato, la documentazione attestante il rispetto della funzionalità dell’impianto termico alla legislazione vigente (rapporto di manutenzione). Tale documentazione è soggetta alla fase di accertamento. Accertamento: consiste nella verifica documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti (Gli accertamenti riguardano tutte le dichiarazioni pervenute e sono eseguite dalla Provincia o dall’organismo tecnico autorizzato). Ispezione: attività svolta annualmente dalla Provincia o dall’organismo autorizzato, ai fini della verifica, sul luogo, della corretta condizione dell’impianto termico e della veridicità delle dichiarazioni del responsabile dell’impianto e del manutentore. Le ispezioni sono eseguite su almeno il 5% delle dichiarazioni di manutenzione pervenute e sul resto degli impianti dei quali tali dichiarazioni non siano state trasmesse nei tempi dovuti. Come si esegue la manutenzione La manutenzione si effettua incaricando una ditta abilitata - ai sensi della legge 46/90 art.1 comma 1 lett. c ed e) – la quale, dopo aver eseguito le operazioni di controllo, provvede a trasmettere il relativo modulo tecnico prepagato (della tariffa stabilita dalla Provincia) al Concessionario autorizzato al servizio di ispezione. Il manutentore è responsabile della corretta effettuazione della manutenzione e della consegna della relativa documentazione. Ciò al fine di agevolare per i cittadini che non dovranno quindi provvedere ad incombenze quali: effettuare il versamento del bollettino presso gli uffici postali, con relativa commissione postale; provvedere all’inoltro della documentazione a mezzo posta, con relativi oneri economici, o recarsi presso gli uffici dell’Organismo affidatario per la consegna della documentazione. Quando eseguire la manutenzione Le scadenze temporali per le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici vanno programmate secondo quanto disposto dall'allegato "L" del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006. In particolare: 1. la manutenzione va effettuata, entro il 31 dicembre, con le cadenze e modalità previste dalle prescrizioni dell’installatore o, in mancanza, dal libretto di uso e manutenzione della caldaia (del quale, in caso di smarrimento, deve essere recuperata copia) 2. qualora non risultino indicazioni nei suddetti documenti, il responsabile dell’impianto (proprietario, occupante l’abitazione, etc….) deve effettuare comunque i controlli sull’efficienza energetica previsti espressamente dal comma 5 dell’Allegato L al decreto legislativo 192/2005: a. ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; b. ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni; c. ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW. Il modulo prepagato da utilizzare in fase di manutenzione all’impianto termico ha un costo tariffario (da pagare direttamente alla ditta di manutenzione) che varia a seconda della potenza dell’impianto termico:
Gli impianti sui quali non si esegue la manutenzione con le cadenze sopra indicate, sono soggetti ad ispezione (a pagamento) da parte della Provincia o dell’organismo tecnico autorizzato. Le tariffe a carico del responsabile dell’impianto che non ha ottemperato all’obbligo di manutenzione sono le seguenti:
Gli utenti che posseggono un impianto termico fuori uso, devono comunicare lo stato dell’impianto in modo che l’organismo affidatario non pianifichi controlli sullo stesso. Qualora non provvedano a comunicare l’indisponibilità all’effettuazione del controllo e l’organismo affidatario predispone una verifica sull’impianto termico, gli utenti sono comunque soggetti al pagamento della relativa tariffa. A chi rivolgersi per ulteriori informazioni Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'organismo tecnico concessionario del servizio di ispezione sugli impianti termici:
Fax: 0874/332090 http://domino.provincia.campobasso.it/Applicazioni/Urp/Se... |
14:00 Scritto da: consumatori in MANUTENZIONE CALDAIE | Link permanente | Commenti (5) | Trackback (0) | Segnala
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sabato, 14 novembre 2009
MANUTENZIONE CALDAIE. FINALMENTE ANCHE IL GOVERNO FA CHIAREZZA. NON E' OBBLIGATORIA OGNI ANNO
Come ogni anno è giunto il momento di accendere il riscaldamento. È questo il periodo per fare controllare l’efficienza energetica delle caldaie.
Circa la periodicità di questi controlli, per le caldaie individuali con potenza inferiore ai 35 kW, ci sono state interpretazioni divergenti che hanno creato non poca confusione tra i cittadini interessati.
Per ovviare a questa situazione il Ministero dello Sviluppo Economico, anche su richiesta delle Associazioni di Consumatori, ha diramato un vademecum per i cittadini in cui si riconferma l’interpretazioneda sempre data da Adiconsum sulla frequenza dei controlli per le caldaie.
Le caldaie fino a 8 anni di anzianità dovranno essere controllate ogni 4 anni, mentre quelle più vecchie di 8 anni devono essere verificate ogni 2 anni.
In questi giorni Adiconsum sta trattando con le Associazioni nazionali dei Manutentori con l’intento di giungere ad un accordo che dia un’interpretazione univoca e condivisa a questo annoso problema.
19:00 Scritto da: consumatori in RASSEGNA STAMPA | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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