lunedì, 20 settembre 2010
Liti condominiali e poteri dell’amministratore. La pronuncia delle Sezioni Unite
da Aduc - di Alessandro Gallucci
Nello stesso periodo della sentenza sulle tabelle millesimali, un’altra pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la n. 18331 del 6 agosto 2010) ha messo la parola fine ad un ulteriore contrasto interpretativo su una norma fondamentale in materia di liti condominiali, chiarendo i limiti della legittimazione passiva dell’amministratore di condominio. Uscendo dal “legalese”, per dirla piu’ semplicemente, la Cassazione ha precisato quali siano i poteri del rappresentante dei condomini nel caso in cui la compagine condominiale venga citata in giudizio o nel caso d’impugnazione di una decisione ad essa sfavorevole.
In sostanza l’amministratore, in alcune ipotesi puo’ agire o resistere in giudizio d’ufficio, ossia senza l’autorizzazione assembleare: se per le azioni proposte dal legale rappresentante del condominio non vi sono mai stati dubbi (egli puo’ agire autonomamente nel rispetto dei limiti selle sue attribuzioni indicate dall’art. 1130 c.c.) diverso e’ stato il discorso per le liti nelle quali e’ il condominio ad essere chiamato in causa.
11:18 Scritto da: consumatori in CONDOMINIO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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