venerdì, 01 ottobre 2010
Liberta' espressione/Internet. Cassazione conferma: web diverso da carta stampata
Il direttore di un giornale on-line non risponde di 'omesso controllo' in caso di pubblicazioni, sul sito da lui diretto, dai contenuti diffamatori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che spiega come il reato previsto dall'art. 57 cp, che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non puo' essere applicato al web perche' previsto solo per la carta stampata.
L'articolo 57, spiegano infatti i supremi giudici nella sentenza 35511 'si riferisce specificamente all'informazione diffusa tramite la carta stampata. La lettera della legge e' inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione storica della norma'.
In giurisprudenza, spiega la quinta sezione penale, si e' discusso sulla possibilita' di estendere il concetto di stampa anche ad altri mezzi di comunicazione, ma si anche escluso 'che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata' ed e' anche noto, ricorda la Cassazione, che la 'giurisprudenza ha concordemente negato che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa dell'articolo 57 cp stante la diversita' strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa da un lato, la radiotelevisione dall'altro) e la vigenza nel diritto penale del principio di tassativita''. Mentre per la tv il problema della responsabilita' del direttore e' stato risolto con la legislazione, il web e' una materia ancora da studiare.
16:00 Scritto da: consumatori in INTERNET | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
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