domenica, 30 maggio 2010

EVASIONE CONTRIBUTIVA: PRESUPPOSTI

inps.jpgAvv. Matteo Sances - www.studolegalesances.it

La mancata denuncia delle retribuzioni all’INPS rientra nella fattispecie dell’evasione contributiva di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b) della Legge n. 388/2000.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Suprema Corte (Sentenza della Corte di Cassazione n. 11261 del 10 maggio 2010), nella quale si afferma che nonostante i dipendenti fossero stati regolarmente iscritti nei libri paga e matricola non è possibile applicare al trasgressore – ossia al datore di lavoro – la meno onerosa fattispecie dell’omissione contributiva.

Quest’ultima violazione, infatti, è prevista solo in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie.

info@studiolegalesances.it

 

18:41 Scritto da: consumatori in FISCO | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala | OKNOtizie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook