martedì, 13 luglio 2010

Legge 40. Punti fermi e sentenze

LEGGE40.jpgdi Ilaria Nava - da L'Avvenire
C
apisaldi chiari. Pensati – e condivisi in Par­lamento all’epoca dall’approvazione del te­sto – affinché la legge 40 tutelasse anche la parte più 'debole' della fecondazione in vitro, cioè l’embrione. Ecco i contenuti chiave.

ACCESSO SOLO ALLE COPPIE STERILI

La legge consente il ricorso alle tecniche di pro­creazione artificiale «al fine di favorire la soluzio­ne dei problemi riproduttivi derivanti dalla steri­lità o dalla infertilità umana» e solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per ri­muovere le cause di sterilità o infertilità» (art. 1).


I DIRITTI DELL’EMBRIONE

Secondo punto nodale: la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coin­volti, «compreso il concepito» (sempre art. 1). Tutela, cioè, l’embrione
(non solo la donna, e non solo la coppia).

I DIVIETI

Terzo punto fermo: la norma vie­ta la fecondazione eterologa (art. 4, comma 3): non può essere im­piantato l’embrione realizzato con gameti esterni alla coppia. In­fine, consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrio­ne umano «a condizione che si perseguano finalità esclusiva­mente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate» (art. 13, comma 2), e dunque vieta «ogni forma di sele­zione a scopo eugenetico» (art. 13, comma 3), «la crio­conservazione e la soppressione di embrioni» (art. 14, comma1), limita la creazione di embrioni al numero
«strettamente necessario» (art. 14, comma 2).

Continua...

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giovedì, 25 marzo 2010

Legge 40, stoppato un altro «assalto»

leg40.jpgdi Enrico Negrotti - da L'Avvenire

Ordinanza della Corte costituzionale: ricorsi inammissibili

La diagnosi preimpianto rimane fuori dalla normativa


 L a Consulta ha ritenuto inammissibili le que­stioni di legittimità co­stituzionale di alcune nor­me della legge 40 sulla pro­creazione medicalmente as­sistita, sollevate dal Tribu­nale di Milano nel discutere i ricorsi di due coppie che chiedevano di poter effettua­re la diagnosi preimpianto in quanto portatori di ma­lattie genetiche. La Corte ha emesso un ordinanza ( n. 97 del 2010) in cui si limita a ri­badire che l’unica « deroga » al divieto di crioconserva­zione è quella stabilita dalla precedente sentenza 151 del 2009, che aveva abrogato il limite della produzione di tre embrioni da trasferire con un unico impianto. No­nostante dunque alcune as­sociazioni che hanno pro­mosso le cause davanti al Tribunale di Milano abbia­no commentato favorevol­mente l’ordinanza, come se la Consulta avesse stabilito un « diritto alla diagnosi preimpianto » , le norme in vigore ( articolo 13) conti­nuano a prevedere un divie­to della selezione eugeneti­ca degli embrioni.
  La questione sollevata da­vanti alla Consulta dal Tri­bunale di Milano riguarda­va due coppie infertili ( a ri­schio di trasmettere anoma­lie genetiche), che ritenen­do violati gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, chiede­vano di abolire alcune parti della legge 40, per poter ef­fettuare la diagnosi preim­pianto. In particolare le cop­pie volevano abolire l’arti­colo 6 comma 3 e gran par­te dell’articolo 14. Il primo prevede che « la volontà di entrambi i soggetti di acce­dere alle tecniche di pro­creazione medicalmente as­sistita... può essere revocata da ciascuno dei soggetti in­dicati dal presente comma fino al momento della fe­condazione dell’ovulo». L’ar­ticolo 14, che stabilisce limi­ti all’applicazione delle tec­niche sugli embrioni, vieta la crioconservazione degli embrioni, stabilisce che non deve essere creato un nu­mero di embrioni superiore a quello strettamente neces­sario e prevede che se il tra­sferimento in utero degli embrioni non è possibile per motivi di forza maggiore re-
lativi allo stato di salute del­la donna, si possa rimanda­re tale trasferimento non ap­pena sia possibile.
  La Corte Costituzionale ha riunito in uno solo i due giu­dizi perché svolgevano ar­gomentazioni analoghe e ha ricordato di essere già inter­venuta sulla costituzionalità della legge 40 con la senten­za 151 del 2009, con la quale aveva dichiarato in­costituzionale
una parte del comma 2 dell’articolo 14 in cui si poneva a tre il limite di embrioni da produrre e tra­sferire. Tale decisione, ripe­te la Consulta ( riunitasi per decidere lo scorso 8 marzo sotto la presidenza di Ugo De Siervo, redattore Alfio Fi­nocchiaro), ha introdotto « una deroga al principio ge­nerale di divieto di criocon­servazione » che comporta la possibilità di ricorrere « alla tecnica del congelamento con riguardo agli embrioni prodotti, ma non impian­tati per scelta medica » . Per­tanto senza andare oltre la sentenza del 2009, la Corte
respinge le eccezioni di co­stituzionalità sollevate agli articoli 6 e 14.
  Alcune associazioni che hanno promosso i ricorsi al
tribunale (Cittadinanzattiva, Hera e Sos infertilità) invece ritengono che l’ordinanza della Consulta rappresenti una « nuova bocciatura del­la legge 40». Gli avvocati Ma­ria Paola Costantini e Mari­lisa D’Amico sostengono che « i cittadini hanno diritto al­la diagnosi preimpianto e al­la crioconser­vazione » . Ma i ricorsi in realtà sono stati re­spinti e di tale diritto non si trova traccia: la motivazione della sentenza 151 faceva ri­ferimento a valutazioni me­diche sulla salute della don­na come norma per stabili­re il miglior trattamento.

 Valutate questioni poste dal Tribunale di Milano
I promotori dei ricorsi: ribadita la bocciatura delle norme

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martedì, 23 marzo 2010

«Diagnosi preimpianto? È contro la Costituzione»

DIA.jpgda L'Avvenire

Un’ordinanza che ha fatto discutere, perché ha autorizzato l’accesso alla fecondazione artificiale a una coppia senza problemi di sterilità, ma solo al fine di poter selezionare l’embrione sano attraverso la diagnosi preimpianto. Pratiche vietate dalla legge 40, ma autorizzate nel caso specifico da un giudice di Salerno, che in poche pagine di motivazione è riuscito a intaccare molti dei principi garantisti fortemente voluti dal Parlamento in sede di approvazione della legge. Ne abbiamo parlato con Filippo Vari, professore associato di diritto costituzionale all’Università europea di Roma e autore del volume Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali (2008, Cacucci).
 Iniziamo dalla diagnosi preim­pianto. L’ordinanza afferma che la legge e le linee guida ora la prevedono.
 
«Chiariamo subito che con l’espressione diagnosi preimpianto si fa riferimento non alla pratica esclusivamente conoscitiva circa lo stato di salute dell’embrione bensì alla selezione degli embrioni 'sani' e allo scarto di quelli 'non sani'. Questa diagnosi oggi non è consentita dalla legge 40, come si ricava, oltre che da tutto l’impianto della legge, dalla norma che prevede l’obbligo di impianto per tutti gli embrioni creati, oltre che da quella sul divieto di selezione eugenetica. Ci sono tante pronunce di giudici in tal senso (Tribunale di Catania, Tar Lazio, Tribunale di Cagliari)».
 
Un divieto in linea con il resto dell’ordinamento e con la legge 194 sull’aborto?
 
«Sì. Anche la Cassazione ha costantemente escluso l’esistenza nell’ordinamento italiano di un 'principio di eugenesi o di eutanasia prenatale', che per la Suprema Corte è, giustamente, da ritenere in contrasto con 'i princìpi di solidarietà' (Cassazione, sez. III civile, sentenza 29 luglio 2004, n. 14488; Cassazione, sez. III civile, sent. 14 luglio 2006, n. 16123). Per quanto riguarda la legge 194 sull’aborto, è un errore affermare che consente di abortire in caso di malattia del feto. La normativa esclude le sanzioni per l’interruzione di gravidanza solo per problemi legati alla salute della madre, anche se nella prassi si registrano violazioni del chiaro disposto normativo».
 
Com’è possibile allora che il giudice abbia autorizzato la se­lezione?
 
«Robert George, professore a Princeton, fra i più autorevoli giuristi americani, ha di recente richiamato l’attenzione sull’attivismo giudiziario, un male che affligge le democrazie occidentali. Nelle democrazie il  momento del disporre, ossia di porre la norma in via generale e astratta, non spetta al giudice, ma agli organi democratico­rappresentativi del popolo, che nel nostro caso hanno già preso una decisione nel 2004 con la legge 40; decisione confermata oltretutto dalla nota vicenda referendaria. È chiaro che si è di fronte a decisioni nelle quali l’opinione dei giudici non trova supporto nelle chiare previsioni di legge, come ad esempio l’articolo 4 della legge 40 che esplicita uno dei cardini della disciplina in materia, e cioè che la procreazione assistita è uno strumento per superare deficienze nella capacità di procreare e, dunque, a disposizione esclusivamente delle persone sterili».
 
Nell’ordinanza di Salerno si af­ferma che esiste il diritto invio­labile della donna al figlio sano, e che per le coppie fertili e por­tatrici di malattie genetiche solo l’accesso alla procreazione assi­stita può garantire questo dirit­to.
 
Cosa ne pensa?
 «L’espressione 'diritto al figlio sano' viene utilizzata non per indicare il diritto – già tutelato nell’ordinamento italiano – a godere di prestazioni mediche che non danneggino il concepito, bensì per introdurre, in forma edulcorata, un diritto a scegliere gli embrioni più sani e a distruggere quelli che siano affetti da qualche malattia o imperfezione. Siamo di fronte a una chiara piega eugenetica, come ha chiarito in un noto scritto Jürgen Habermas. E questa piega contrasta con i principi costituzionali, oltre che con le previsioni della legge 40 del 2004. L’alternativa non è, come si vorrebbe far credere, se si vuole
un figlio sano o un figlio malato, ma se i genitori sono disposti a eliminare i figli malati per avere soltanto figli 'selezionati' e, dunque, sani. La storia ha dimostrato i drammi prodotti dall’idea secondo la quale ci sono 'vite che non vale la pena vivere'. Nel 2008, in una prefazione a un mio volume sul tema, che rappresenta credo il suo ultimo articolo scientifico, Giuliano Vassalli – presidente emerito della Corte costituzionale e autore della sentenza con la quale la Corte riconobbe che il diritto alla vita del concepito si colloca tra i 'valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana', che 'non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale' – chiariva come si tratta, al riguardo, di affermare elementari principi di civiltà giuridica".

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